Bonifico disposto personalmente dal cliente vittima di truffa: nessuna responsabilità della banca (ABF Collegio di Torino n. 2721 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il cliente dispone personalmente l’operazione di pagamento presso lo sportello, previa regolare identificazione, non trovano applicazione gli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010 e l’operazione non può qualificarsi come non autorizzata, neppure se il consenso è viziato da un raggiro di terzi. Il regime probatorio di favore per l’utente, affermato dalla posizione consolidata dell’ABF, opera sull’operazione non autorizzata, non sulla disposizione materialmente eseguita dal pagatore. Resta ferma la possibilità di una responsabilità concorrente dell’intermediario, su base di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un apporto causale concreto alla frode: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode. In difetto di tali evidenze, il ricorso è respinto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di conto corrente, riferiva di essere stata contattata tramite SMS da un’utenza dalla quale riceveva abitualmente le comunicazioni relative alle proprie operazioni bancarie. Il messaggio segnalava un addebito diretto di € 2.200,00 e invitava a contattare un numero per disconoscerlo. Seguiva una catena di telefonate: un sedicente operatore prospettava una truffa in corso, un sedicente appartenente all’Arma fissava un appuntamento per la querela e il medesimo operatore chiedeva poi un bonifico di € 15.000,00 con causale “Acquisto casa figlio”, asserendo che avrebbe consentito di individuare un dipendente infedele della filiale.

Il 1° ottobre 2025, alle ore 11:05, la ricorrente si recava in filiale ed eseguiva il bonifico direttamente allo sportello. Resasi conto della truffa nel pomeriggio, chiedeva il disconoscimento e il rimborso. L’intermediario negava ogni responsabilità, invocando la condotta imprudente della cliente e la circostanza che l’operazione era stata da lei personalmente disposta. Proponeva quindi ricorso all’ABF per ottenere il rimborso di € 15.000,00 oltre alle spese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2). Riconosce che la disciplina prevede un regime probatorio di favore per l’utente di strumenti e servizi di pagamento. Tuttavia richiama l’orientamento condiviso dei Collegi ABF: quando è il cliente stesso a effettuare personalmente i pagamenti, l’intermediario non può ritenersi responsabile ai sensi della PSD2.

Il Collegio precisa che resta salva la possibilità di una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo le norme di diritto comune, quando emerga in concreto dalla documentazione un apporto causale alla frode. Indica alcuni esempi: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde del prestatore di servizi di pagamento; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste del frodatore; il mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti.

All’esito dell’istruttoria, il Collegio esclude nel caso concreto ogni corresponsabilità dell’intermediario. L’operazione contestata consiste in un bonifico di € 15.000,00 effettuato direttamente allo sportello, previa regolare identificazione della cliente, ed è stata confermata nella denuncia dalla stessa ricorrente, che ha riferito di aver seguito le indicazioni dei truffatori. Assume rilievo anche la circostanza, riferita dalla resistente, che l’operatrice di sportello aveva chiesto se l’atto di compravendita fosse imminente, rappresentando che il bonifico istantaneo, una volta autorizzato, non sarebbe stato più revocabile, senza riuscire a dissuadere la cliente.

Il Collegio ritiene pertanto che la ricorrente, vittima di un raggiro di terzi, abbia personalmente disposto l’operazione e che non trovino applicazione gli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 11/2010, non potendosi configurare come non autorizzata l’operazione compiuta dal cliente, sia pure sulla base del vizio di volontà descritto. Quanto alla lamentata mancata collaborazione nel recupero delle somme, l’intermediario ha provato documentalmente di aver gestito tempestivamente la richiesta di richiamo pervenuta il 1° ottobre 2025. Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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