Segnalazioni in Centrale dei Rischi: onere della prova a carico del cliente (ABF Collegio di Milano n. 2711 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’Arbitro Bancario Finanziario avente ad oggetto la cancellazione di una segnalazione in Centrale dei Rischi, l’onere di provare l’effettiva esistenza della segnalazione contestata grava sul cliente. La mancata produzione della visura non consente al Collegio di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l’attuale sussistenza della medesima. Ne consegue che, in difetto di tale documentazione, il ricorso volto alla cancellazione deve essere respinto, restando irrilevanti le ulteriori questioni sulla qualificazione del credito e sulla sua esigibilità.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una impresa individuale, era stata segnalata in Centrale dei Rischi per un credito derivante da un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2007 per l’acquisto di un autocarro destinato all’attività d’impresa. Dopo la chiusura del fallimento, il Tribunale aveva pronunciato in suo favore l’esdebitazione ex artt. 142 ss. L.F., dichiarando inesigibili i crediti concorsuali rimasti parzialmente insoddisfatti.

La cliente presentava esposto alla Banca d’Italia e poi reclamo all’intermediario, che aveva acquisito il credito per effetto di una cessione e di un successivo conferimento di ramo d’azienda. L’intermediario respingeva le richieste sostenendo che il finanziamento era stato contratto in qualità di consumatrice e non di imprenditrice, con conseguente estraneità del debito all’esercizio dell’impresa e inapplicabilità dell’esdebitazione. Esperito senza successo un precedente ricorso all’ABF, dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva, la cliente adiva nuovamente l’Arbitro chiedendo la cancellazione della segnalazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione dell’intermediario, che qualifica la ricorrente come consumatrice e nega l’inerenza del debito all’attività d’impresa. Sul punto la doglianza viene ritenuta superabile, posto che la questione centrale è altra e assorbe ogni ulteriore valutazione sulla natura del credito.

Il Collegio rileva infatti che né la parte ricorrente né l’intermediario hanno allegato in atti alcuna visura idonea a comprovare l’esistenza delle segnalazioni negative contestate. Il difetto documentale impedisce l’accertamento dei fatti costitutivi della domanda.

Richiamando il proprio consolidato orientamento (Coll. Milano n. 4198/24 e n. 4281/23), il Collegio ribadisce che l’onere della prova circa l’effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul cliente. La mancata produzione delle visure non consente di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l’attuale sussistenza delle medesime.

La conseguenza è il rigetto del ricorso. Il Collegio non accoglie la domanda di cancellazione, restando assorbite le questioni relative all’inerenza del debito all’attività d’impresa e agli effetti dell’esdebitazione sul credito ceduto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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