Nessuna responsabilità della banca del beneficiario per bonifico ricevuto da truffa (ABF Collegio di Napoli n. 2010 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca presso cui è acceso il conto del beneficiario di un bonifico non risponde, a titolo di responsabilità per cattiva sorveglianza, della truffa posta in essere dal venditore che, ricevuto il pagamento, non consegni il bene. La vicenda integra un mero inadempimento del terzo venditore, che non incide sull’operazione di accredito. Una volta che l’importo è messo a disposizione sul conto del beneficiario, questi ne diviene titolare e l’intermediario non può bloccarlo o stornarlo unilateralmente senza il consenso del cliente o un provvedimento giudiziale. L’apertura del conto a persona fisica, subordinata al superamento del processo di identificazione e verifica a distanza, non consente alcun rimprovero all’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva eseguito un bonifico di euro 811,21 a saldo del corrispettivo per l’acquisto di un’autovettura messa in vendita online; allo stesso beneficiario lo zio aveva già versato euro 8.888,79. Il venditore non consegnò mai l’auto e il ricorrente, contattata la società che gestisce la piattaforma, scoprì che il sito e il link utilizzati, identici ai loro, non erano riconducibili alla società stessa. Si era quindi rivolto all’intermediario presso cui risultava acceso il conto del venditore, assumendo che lo stesso avrebbe dovuto monitorare e sorvegliare il conto di destinazione, e ne aveva chiesto il rimborso di euro 9.700,00, comprensivo del versamento dello zio, non aderente al ricorso.
L’intermediario eccepì il difetto di legittimazione attiva quanto al bonifico altrui e, nel merito, chiese il rigetto: i bonifici erano stati accreditati correttamente, il titolare dell’IBAN corrispondeva all’effettivo titolare del rapporto e, quando il ricorrente lo aveva informato, le somme erano già state in gran parte trasferite. Esclusa la configurabilità di un phishing, concluse per l’infondatezza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ritiene il ricorso non accoglibile, anche a prescindere dagli altri rilievi relativi alla legittimazione sull’intera domanda e alla circostanza che le operazioni erano state eseguite personalmente dai disponenti.
La vicenda descritta integra, sul piano civilistico, un mero inadempimento del terzo venditore, che non incide sull’operazione di accredito bancario del corrispettivo pagato. Nessun rimprovero può muoversi all’intermediario resistente per l’apertura del conto del beneficiario e per la sua sorveglianza: l’apertura di un conto corrente a persona fisica, utilizzabile esclusivamente online, è subordinata al positivo superamento di un processo di identificazione e verifica dell’identità condotto a distanza, nel rispetto della normativa e delle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia applicabili.
Il Collegio valorizza inoltre il tentativo, dedotto dalla resistente, di recupero delle somme presso il beneficiario, che le aveva però già quasi interamente trasferite fuori dal conto immediatamente dopo gli accrediti. Sul punto richiama il principio per cui, quando l’importo di un’operazione di pagamento viene messo a disposizione sul conto del beneficiario, questi ne diviene titolare e la banca non può unilateralmente bloccarlo o stornarlo senza il consenso del cliente, in mancanza di un provvedimento giudiziale che la autorizzi (così Coll. ABF Milano n. 21136/2021; e Coll. ABF Napoli n. 3912/2021).
Sotto nessun profilo, dunque, è ravvisabile una responsabilità dell’intermediario convenuto in relazione alla vicenda esposta. Il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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