Restrizioni operative sui conti tutor illegittime se non disposte dal giudice tutelare (ABF Collegio di Milano n. 1460 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario proposto dall’amministratore di sostegno costituisce atto di ordinaria amministrazione e non richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, quando persegue finalità conservative e di incremento del patrimonio del beneficiato. È illegittima la restrizione dell’operatività dell’home banking imposta dall’intermediario sui conti c.d. tutor, giacché solo il giudice tutelare, con apposito decreto, può limitare i poteri dell’amministratore di sostegno: l’intermediario è estraneo al rapporto tra amministratore e autorità tutoria. La domanda risarcitoria è rigettata in difetto di prova dell’an e del quantum del pregiudizio, non supplendo la quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. all’assenza del danno risarcibile.
Il Fatto
La ricorrente, agendo tramite il proprio amministratore di sostegno, contesta l’imposizione di restrizioni operative su due conti correnti c.d. tutor, che avrebbero causato ritardi e annullamenti di pagamenti, oltre a danni economici. Deduce inoltre la mancata consegna del contratto e l’addebito di canoni nonostante il possesso della Carta Europea della Disabilità.
Chiede quindi all’Arbitro di accertare l’illegittimità delle restrizioni, ordinarne la rimozione, ottenere la documentazione contrattuale, il rimborso di canoni, interessi e spese e il risarcimento per tempo e attività straordinarie. L’intermediario resiste, eccependo la carenza di legittimazione dell’amministratore di sostegno e la mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso su una delle domande.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali il ricorso all’Arbitro è atto di ordinaria amministrazione quando persegue finalità meramente conservative del patrimonio del beneficiato. Nel caso concreto, le domande di recupero di somme, riconoscimento della piena titolarità dei conti e consegna dei contratti appaiono astrattamente dirette alla conservazione e all’incremento del patrimonio: l’eccezione è quindi respinta.
È invece fondata la seconda eccezione. Le Disposizioni ABF impongono che il reclamo contenga tutte le domande poi oggetto del ricorso. Ne deriva il principio di simmetria tra reclamo e ricorso, ammissibile solo se l’intermediario è stato posto preventivamente in condizione di risolvere bonariamente la controversia. La domanda di rimborso di canoni, interessi e spese, avanzata per la prima volta in sede di ricorso, è pertanto inammissibile.
Nel merito, dalla documentazione emerge che le restrizioni all’home banking hanno impedito un bonifico di € 5.000,00, sette F24 ordinari per € 12.765,27 e un F24 immediato di € 4.067,05. Tuttavia il Collegio richiama la pronuncia del Collegio di Roma n. 15687/2022: se l’amministratore può disporre delle somme allo sportello, è vessatorio precludergli le medesime operazioni via home banking. Le restrizioni sono dunque illegittime e vanno rimosse, poiché l’intermediario è estraneo al rapporto tra amministratore di sostegno e giudice tutelare, unico titolare del potere di imporre limiti con apposito decreto.
È invece priva di pregio la pretesa risarcitoria: la ricorrente non ha provato il pregiudizio né nell’an né nel quantum. La quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l’accertamento del danno risarcibile. Il Collegio rigetta anche la domanda di consegna della documentazione contrattuale, avendo la banca prodotto la modulistica e la dichiarazione della ricorrente di aver ricevuto copia del contratto, oltre alla pubblicazione del documento di sintesi nell’area riservata.
Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: accertata l’illegittimità delle limitazioni, dichiarato inammissibile il resto. L’intermediario è condannato a corrispondere € 200,00 alla Banca d’Italia e € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.