Bonifico truffaldino e responsabilità del PSP del beneficiario per inadeguata verifica della clientela (ABF Collegio di Roma n. 1158 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento di destinazione non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto identificato tramite l’IBAN. Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore è inesatto, i PSP coinvolti non rispondono della mancata o inesatta esecuzione ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 11/2010. Risponde invece il PSP che, all’apertura del conto di destinazione, non abbia correttamente eseguito gli obblighi di adeguata verifica della clientela: la colpa grave dell’intermediario concorre con la negligenza dei ricorrenti e giustifica un risarcimento equitativo ridotto. Resta esclusa la responsabilità del PSP dell’ordinante che abbia dato corso all’ordine secondo le istruzioni ricevute.
Il Fatto
I ricorrenti, in vista dell’acquisto di un immobile, affidavano le pratiche a un professionista di fiducia. Questi, tramite scambio di e-mail con i promittenti venditori, riceveva le coordinate per il pagamento e le trascriveva su un foglio consegnato agli acquirenti. Il giorno fissato per il rogito i ricorrenti si recavano in filiale e disponevano un bonifico di € 53.000,00 a saldo del prezzo. Solo presso lo studio notarile apprendevano che l’IBAN indicato non corrispondeva a quello del venditore.
Richiedevano subito il richiamo dell’operazione, ma il bonifico non veniva stornato. I ricorrenti convenivano davanti all’Arbitro sia il PSP del conto di destinazione sia il PSP del conto di radicamento, chiedendo la restituzione della somma e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal PSP dell’ordinante. Le Disposizioni ABF, sez. I, § 4, escludono i ricorsi su controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria. Nel caso di specie, però, il procedimento penale era stato instaurato contro ignoti per la truffa denunciata, mentre il ricorso concerne la responsabilità degli intermediari per la mancata cooperazione nel recupero dei fondi. Manca dunque coincidenza soggettiva e oggettiva tra i due giudizi; il pubblico ministero aveva peraltro richiesto l’archiviazione.
Nel merito, il Collegio richiama la chiara dizione dell’art. 24 d.lgs. n. 11/2010: il PSP di destinazione non è tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo del beneficiario e titolare del conto identificato tramite IBAN, e i prestatori coinvolti non sono responsabili della mancata o inesatta esecuzione quando l’identificativo unico fornito è inesatto. Il Collegio si allinea al Collegio di coordinamento n. 162/2017 e precisa che la sentenza Cass. n. 17415/2024, invocata dai ricorrenti, non smentisce tale orientamento quando il pagamento sia eseguito in ossequio all’IBAN indicato dall’ordinante.
Quanto al PSP dell’ordinante, non risulta chiaro quando l’ordine sia pervenuto nella disponibilità del beneficiario, restando incerto se la revoca sarebbe stata teoricamente possibile. Il Collegio non ravvisa comunque profili di addebito a suo carico, posto che l’operazione fu eseguita secondo le istruzioni ricevute e che il richiamo fu attivato.
Diversa sorte riceve la contestazione relativa all’adeguata verifica della clientela sul conto di destinazione. Non risulta accertato che l’individuazione e l’identificazione del titolare del conto su cui è confluito l’importo sottratto siano state correttamente compiute. Ne emerge una colpa grave dell’intermediario di destinazione, che concorre con quella dei ricorrenti. Su questa base il Collegio riconosce a loro favore la somma di € 35.000,00 a titolo risarcitorio, determinata in via equitativa, mentre respinge la domanda verso il PSP dell’ordinante. L’intermediario soccombente è tenuto al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per il ricorso.
Nota della Redazione
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