Prelievo ATM contestato: onere probatorio dell’intermediario e valore dei log (ABF Collegio di Torino n. 4434 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo mediante carta di debito presso sportello ATM, grava sull’intermediario l’onere di provare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura e l’esatta coincidenza tra le risultanze informatico-contabili e la contazione delle banconote presenti all’apertura. Tale onere è assolto con la produzione del giornale di fondo completo per l’intera giornata, dei log delle operazioni e della quadratura di cassa priva di squadrature. La registrazione informatica dell’operazione secondo il d.lgs. n. 11/2010 non è di per sé sola sufficiente a dimostrare l’autorizzazione del cliente, ma acquista valenza probatoria quando le evidenze tecniche attestano la regolarità del flusso. La richiesta di esibizione dei filmati di videosorveglianza esula, di regola, dalla competenza dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente conbancomat collegato, si recava presso uno sportello ATM dell’intermediario per un prelievo di €. 3.000,00, eseguito in tre operazioni da €. 1.000,00 ciascuna. Lo sportello rilasciava regolare ticket per l’intero importo, ma il contante materialmente erogato risultava pari a €. 2.000,00, con una mancanza di €. 1.000,00. Il ricorrente segnalava subito l’anomalia al personale, compilava il modulo interno di reclamo e, in seguito, presentava denuncia contro ignoti.
A fronte del diniego di rimborso comunicato dall’intermediario, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la restituzione della somma indebitamente trattenuta. La banca controdeduceva che il prelievo era regolarmente registrato e contabilizzato, senza errori di lettura della carta né malfunzionamenti, e che dalle evidenze di carico e scarico non risultavano banconote in eccedenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366. L’art. 10, comma 2 stabilisce che l’utilizzo registrato di uno strumento di pagamento non è di per sé solo necessariamente sufficiente a dimostrare l’autorizzazione del cliente. Il successivo art. 12, comma 2-bis esclude la perdita per il pagatore, salvo frode, quando manchi l’autenticazione forte.
Su questa base il Collegio individua il riparto dell’onere probatorio: spetta all’intermediario provare il corretto funzionamento dell’ATM e l’esatta coincidenza tra risultanze informatico-contabili ed effettiva contazione delle banconote. La resistente ha prodotto i log con legenda esplicativa, il giornale di fondo dell’intera giornata e le verifiche di quadratura. Dai log emerge il codice “05 – CHIP”, che la legenda riconduce a transazioni con lettura del chip e digitazione del PIN, senza anomalie.
Il Collegio respinge l’eccezione del ricorrente secondo cui tali evidenze sarebbero insufficienti. Il giornale di fondo riporta log identici a quelli dell’operazione contestata anche per i due prelievi precedenti, pacificamente andati a buon fine: ciò corrobora la regolarità del funzionamento dello sportello. Quanto alla quadratura di cassa, priva di verbale sottoscritto ma recante il nominativo del garante della regolarità, essa non evidenzia eccedenze riconducibili al prelievo.
Sulla mancata produzione dei filmati di videosorveglianza, il Collegio ricorda che la relativa richiesta esula, in generale, dalla competenza dell’Arbitro. L’intermediario ha inoltre eccepito che la richiesta era stata avanzata solo in ottobre 2025, quando erano già decorsi i termini di conservazione, in linea con il principio di minimizzazione del GDPR. Il mancato accesso alle immagini non integra, pertanto, violazione della diligenza professionale.
Assume rilievo determinante la completezza della documentazione tecnica prodotta, che consente di accertare l’assenza di banconote in eccedenza e la regolarità dell’operazione. Il Collegio richiama il principio già accolto secondo cui va riconosciuta valenza probatoria alle registrazioni informatiche delle apparecchiature ATM prodotte dagli intermediari. A fronte di un sistema di autenticazione adeguato, il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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