Regresso anticipato del fideiussore e legittimazione passiva nelle opposizioni esecutive (Cass. civ. Sez. III n. 27372 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore che abbia garantito un’obbligazione solidale può proporre azione di regresso in via anticipata nei confronti del condebitore, condizionando l’esecuzione della condanna al proprio successivo pagamento al creditore: l’estinzione dell’intera obbligazione opera come condizione dell’azione esecutiva, non più di quella cognitiva. Nelle opposizioni esecutive proposte ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. avverso la cartella esattoriale, la legittimazione passiva necessaria spetta esclusivamente all’agente della riscossione, non all’ente titolare del credito, che è solo eventuale chiamato in causa ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999. Ne consegue che la domanda proposta contro il solo ente creditore va dichiarata inammissibile, non essendo configurabile alcun litisconsorzio necessario né integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ..
Il Fatto
Una compagnia assicuratrice rilasciava due polizze fideiussorie in favore del Ministero per il finanziamento di un programma di sviluppo di una società. Dopo la revoca delle agevolazioni e la notifica di una cartella esattoriale, la compagnia proponeva opposizione davanti al Tribunale, convenendo in giudizio il Ministero, la società debitrice principale e i garanti, e chiedendo in via condizionale il ristoro delle somme eventualmente pagate in dipendenza della garanzia.
Il Tribunale rigettava sia l’opposizione sia la domanda di manleva, per mancanza di prova del pagamento. La Corte d’appello, in accoglimento di un’eccezione preliminare del Ministero, dichiarava inammissibile l’appello nei confronti di quest’ultimo e lo rigettava nel resto, reputando venuto meno il presupposto del regresso per effetto di un separato giudizio che aveva escluso il debito della società verso la pubblica amministrazione. La compagnia ricorreva in Cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il sesto motivo, che investe la domanda principale. Richiamando Cass. n. 3870/2024 e Cass. n. 25272/2024, la Corte ribadisce che nelle opposizioni esecutive non recuperatorie — riconducibili all’art. 615 cod. proc. civ. — l’unico legittimato passivo necessario è l’agente della riscossione, titolare esclusivo dell’azione esecutiva; l’ente creditore non è litisconsorte necessario ma eventuale chiamato, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999.
Solo nelle opposizioni recuperatorie, nelle quali si deduca la nullità o inesistenza della notificazione degli atti prodromici, sussiste legittimazione concorrente dell’agente e dell’ente creditore. Nella specie l’opposizione era stata proposta esclusivamente contro il Ministero, soggetto privo di legittimazione processuale passiva: da qui l’inammissibilità della domanda, senza possibilità di integrazione del contraddittorio. L’originaria inammissibilità, non coperta da giudicato interno, comporta la cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con caducazione degli effetti anche della sentenza di primo grado e regolamento delle spese secondo soccombenza.
La definizione della domanda principale non preclude però l’esame di quella accessoria di manleva, qualificata dalla Corte d’appello come scindibile. Su questa la Corte esamina con priorità il secondo motivo, che ritiene fondato. Il risalente orientamento fondato sul testo degli artt. 1299 e 2055 cod. civ. subordinava il regresso all’avvenuto pagamento; la giurisprudenza più recente, ripercorsa da Cass. n. 13087/2010, ammette invece l’azione di regresso anticipata, per ragioni di economia processuale.
In tal caso l’estinzione dell’intera obbligazione opera come condizione non più dell’azione cognitiva, ma di quella esecutiva contro il condebitore. Richiamando Cass. n. 12300/2003 e Cass. n. 11962/2022, la Corte conferma che il giudice può emettere due condanne, l’una subordinata all’altra, essendo ammessa la sentenza condizionata quando l’evento futuro e incerto costituisca elemento accidentale della decisione. Non si è attenuta a tale principio la Corte territoriale, che ha rigettato l’appello sul regresso per il solo fatto che l’esborso non era ancora avvenuto.
La sentenza è dunque cassata in relazione alla censura accolta, assorbiti i restanti motivi, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda accessoria.
Nota della Redazione
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