Nessun obbligo di verifica IBAN-beneficiario prima del Regolamento UE 2024/886 (ABF Collegio di Torino n. 2939 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente, anche quando questi abbia indicato informazioni ulteriori rispetto all’identificativo medesimo. Ne deriva che l’IBAN assume rilievo determinante ai fini della corretta esecuzione del bonifico, mentre il nominativo del beneficiario non incide sull’obbligo esecutivo. La limitazione di responsabilità opera anche nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che non è tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo e titolare del conto di accredito. L’obbligo di predisporre un servizio di verifica della congruenza tra IBAN e nominativo è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 e opera solo dal 9 ottobre 2025. In assenza di condotta negligente e di prova del danno, la domanda risarcitoria è infondata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente abilitato al servizio di internet banking, in data 24 marzo 2025 disponeva un bonifico di € 96.990,00 a favore di una società, utilizzando le coordinate bancarie ricevute via e-mail dal presunto beneficiario. Ricevuta dall’intermediario A la segnalazione circa la possibile natura fraudolenta dell’operazione, presentava querela e istanza di sequestro. Il Tribunale, con provvedimento del 2 luglio 2025, convalidava il sequestro urgente della somma accreditata sul conto del beneficiario; la Procura, in data 8 agosto 2025, disponeva il dissequestro affidando la somma a Equitalia Giustizia S.p.A. per il riaccredito.
La ricorrente contestava agli intermediari il mancato controllo della corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario e chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 5.000,00. L’intermediario A eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di idoneo reclamo e per genericità; nel merito chiedeva il rigetto. L’intermediario B chiedeva parimenti il rigetto, evidenziando che il bonifico era stato accreditato in conformità all’IBAN indicato e che il recupero delle somme era stato possibile grazie alle autonome verifiche operate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto precisato che la controversia riguarda la condotta dei due intermediari, quali prestatori di servizi di pagamento rispettivamente del pagatore e del beneficiario, in relazione a un bonifico disposto personalmente dalla ricorrente, che non ha disconosciuto l’ordine. Quanto alle eccezioni preliminari dell’intermediario A, il Collegio ha ritenuto di poterne prescindere applicando il principio della ragione più liquida, privilegiando la questione di più agevole risoluzione idonea a definire il giudizio.
Nel merito, il fulcro argomentativo è l’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente, anche qualora questi abbia fornito informazioni ulteriori. L’IBAN, quale identificativo unico, assume rilievo determinante, mentre il nominativo del beneficiario non incide sull’obbligo esecutivo. Tale limitazione opera anche nei confronti del prestatore del beneficiario, non tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo e titolare del conto di accredito, come affermato dalle decisioni del Collegio di coordinamento n. 162/2017 e n. 6886/2022.
Il Collegio ha poi rilevato che solo con il Regolamento (UE) 2024/886 è stato introdotto, a decorrere dal 9 ottobre 2025, uno specifico obbligo di predisporre un servizio di verifica della congruenza tra IBAN e nominativo. Alla data di esecuzione dell’operazione, il 24 marzo 2025, tale obbligo non era ancora efficace né erano decorsi i termini di adeguamento.
Ne consegue l’assenza di alcuna condotta negligente: gli intermediari hanno eseguito l’ordine in conformità all’identificativo unico, nel rispetto della normativa vigente ratione temporis. Difetta quindi il presupposto del danno ingiusto imputabile. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito prova idonea della sussistenza dei danni lamentati, cosicché la domanda risarcitoria risulta infondata anche sotto tale autonomo profilo. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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