Truffa online con pagamenti eseguiti dal cliente e responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 1217 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I pagamenti eseguiti interamente dal titolare dello strumento di pagamento non rientrano nella fattispecie delle operazioni non autorizzate disciplinata dall’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, che richiede l’assenza del consenso del pagatore. Ove la coartazione della volontà si collochi a monte dell’esecuzione e l’operazione sia comunque portata a termine direttamente dal cliente, non opera la responsabilità oggettiva dell’intermediario per le operazioni non autorizzate. Residua unicamente la verifica della colpa grave del cliente e dell’eventuale concorso di colpa del prestatore di servizi di pagamento. È pertanto inammissibile la domanda restitutoria fondata sul raggiro subito, quando il consenso autorizzativo del cliente risulti dirimente.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata vittima di due episodi di truffa, nel luglio e nel novembre 2024. Nel primo caso, dopo aver cliccato sul banner di un sito di trading online, veniva inserita in una chat di gruppo su un social di messaggistica e, dialogando con un sedicente broker, effettuava alcuni investimenti. Resasi conto del raggiro, nell’ottobre 2024 riceveva una mail di un presunto funzionario che si offriva di aiutarla a recuperare il denaro. Seguivano scambi di mail e messaggi che la inducevano ad eseguire ulteriori pagamenti, con carta e bonifico, all’asserito scopo di svincolare le somme.

Riscontrati negativamente i reclami, la ricorrente chiedeva all’Arbitro la restituzione delle somme addebitate. L’intermediario eccepiva in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per genericità e, nel merito, che tutte le operazioni erano state eseguite dalla ricorrente, senza il grado minimo di diligenza richiesto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rigetta l’eccezione di improcedibilità. Letti congiuntamente ricorso e allegati, è possibile ricostruire petitum e causa petendi, tanto che l’intermediario si è difeso ampiamente nel merito; la procedura arbitrale è meno rigida di quella civile e solo l’impossibilità di identificare il contenuto della domanda ne giustifica l’inammissibilità.

Passando alle preclusioni, il ricorso è depositato l’8.9.2025 e si fonda su due reclami, del 23.7.2024 e del 27.11.2024. Poiché le Disposizioni ABF impongono la presentazione entro dodici mesi dal reclamo, la domanda relativa alle operazioni del luglio 2024 è inammissibile. Quanto al novembre 2024, il modulo di disconoscimento riguarda la sola operazione con carta di credito del 7.11.2024 e non i bonifici: il reclamo deve avere ad oggetto la medesima questione poi proposta nel ricorso, sicché resta esaminabile la sola operazione con carta.

Nel merito, l’operazione ricade sotto il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. È pacifico che l’operazione sia stata posta in essere dalla stessa ricorrente. Secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi, richiamato anche dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8671/2024, quando la coartazione della volontà avviene a monte dell’esecuzione, non si applicano le disposizioni sui pagamenti non autorizzati: sono tali, ex art. 5 d.lgs. n. 11/2010, solo quelli effettuati senza il consenso del pagatore.

Il Collegio sottolinea l’esito aberrante dell’opposta lettura, che imputerebbe all’intermediario incolpevole ogni vizio del consenso, dal dolo all’errore ex art. 1429 c.c. alla violenza. Il previo consenso autorizzativo esclude quindi la natura indebita del pagamento e l’obbligo restitutorio.

Non dovendosi verificare l’autenticazione, resta da accertare la colpa grave del cliente. La ricorrente ha imprudentemente pagato soggetti sconosciuti incontrati su sistemi di messaggistica, prima per conseguire guadagni da trading online e poi per recuperare il denaro, fidandosi di sedicenti funzionari e di una tesi inverosimile. È negligente chi, già vittima di una truffa, si espone a un nuovo raggiro con modalità analoghe, senza produrre alcuna evidenza dei contatti intercorsi. Il ricorso è pertanto rigettato nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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