Bonus docente non erogato e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 16068 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione della prestazione riconosciuta. L’amministrazione convenuta non può contestare i presupposti del diritto già accertato, perché essi non sono sindacabili in sede esecutiva. Grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, secondo i principi in tema di onere della prova tra creditore e debitore. Decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina commissario ad acta per dare esecuzione al titolo, con facoltà di delega e senza compenso. Le penalità di mora possono essere liquidate solo su successiva richiesta, in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la prestazione prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, con emissione della Carta Docente e accredito della somma di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione, senza che questa vi abbia dato esecuzione. Il Ministero si costituisce con memoria di pura forma, senza chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione. La causa è trattata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’art. 114 cod. proc. amm.: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme di legge ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003.
Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il TAR richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, espressi da Cass. n. 13533/2001: il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta esecuzione, sicché la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.
Il Collegio precisa che dalla sentenza del giudice del lavoro si ricava il diritto della parte ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il Ministero va quindi condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato a provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta di parte. Le penalità di mora non sono invece riconosciute allo stato, restando possibile la loro liquidazione su apposita richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio rileva infine il notevole numero di ricorsi analoghi, indice di una inerzia persistente dell’amministrazione, che non corrisponde il bonus docente e non ottempera neppure ai giudicati del giudice ordinario, costringendo i docenti a un ulteriore giudizio. Dispone pertanto la trasmissione di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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