Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 16069 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione che non dia prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza del giudice ordinario resta inadempiente, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di esecuzione del titolo e i presupposti della pretesa non sono sindacabili in questa sede. L’ordine di esecuzione va impartito entro un termine perentorio, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le penalità di mora sono disposte solo su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti. La reiterata inottemperanza dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti e all’Organismo indipendente di valutazione.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023-2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione con provvista di euro 500,00.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, senza che questa vi abbia dato esecuzione. Decorso il termine di legge, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero si costituisce con memoria di pura forma, senza chiarimenti sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza è regolarmente passata in giudicato e notificata, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito e modificato. Sussistono dunque i presupposti per l’azione di ottemperanza.

A fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, il Ministero non fornisce alcun elemento sulla corretta esecuzione. Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. n. 13533/2001), il Tribunale ritiene fondata la pretesa. Dalla sentenza si ricava il diritto alla prestazione riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza.

Il Ministero va pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, con ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo, previa richiesta del ricorrente.

Non ritiene invece sussistenti allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà provvedersi su apposita richiesta in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati. Il Collegio osserva il notevole numero di ricorsi analoghi, indice di una persistente criticità dovuta all’inerzia dell’Amministrazione, che non corrisponde il bonus docente né esegue i giudicati del giudice ordinario. Dispone perciò l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore antistatario, in complessivi euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *