Borse di studio non integrano requisito di lavoro flessibile per stabilizzazione (C.G.A.R.S. n. 504 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La borsa di studio non instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione che la conferisce e non può essere equiparata al contratto di lavoro flessibile richiesto dall’art. 20, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 75 del 2017 per l’accesso alle procedure riservate di stabilizzazione. Le procedure di stabilizzazione costituiscono un reclutamento derogatorio al pubblico concorso e le relative disposizioni hanno carattere eccezionale, con conseguente stretta interpretazione. Il requisito dei tre anni di contratto, anche non continuativi, presuppone un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale; l’attività di borsista, priva di elementi di subordinazione, non lo integra. Eventuali profili di fatto riconducibili a un rapporto di lavoro a termine non possono essere valorizzati in giudizio se non siano stati previamente accertati nelle sedi competenti.

Il Fatto

Una professionista impugnava davanti al TAR Sicilia la deliberazione con cui il Commissario straordinario di una Azienda sanitaria provinciale aveva approvato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 75 del 2017, bandita per la copertura di posti di dirigente psicologo. La ricorrente era stata esclusa perché priva del requisito del triennio di lavoro flessibile presso l’amministrazione procedente.

A fondamento della domanda, la ricorrente sosteneva che il periodo di attività svolto in virtù di una borsa di studio conferita dalla stessa azienda integrasse il requisito richiesto dalla norma, anche in ragione delle modalità di reclutamento, della durata, del compenso e dell’impegno orario. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, escludendo ogni equiparazione tra attività dei borsisti e forme di lavoro flessibile. Avverso tale decisione è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla lettera dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75 del 2017, che richiede la titolarità di un contratto di lavoro flessibile e la maturazione di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Il dato normativo impone, secondo il Collegio, un rapporto di lavoro subordinato: nella pubblica amministrazione non esistono rapporti in cui l’amministrazione sia parte datoriale senza subordinazione, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale.

La Corte qualifica le procedure di stabilizzazione come strumento di reclutamento derogatorio rispetto al pubblico concorso, riservato a una platea ristretta di soggetti in possesso di determinati requisiti. Da ciò deriva il carattere eccezionale delle disposizioni primarie che le prevedono e la loro stretta interpretazione, che preclude estensioni analogiche.

Su questa base il Collegio esclude che la borsa di studio possa integrare il requisito. Essa, per sua natura, non instaura un rapporto di lavoro e ancor meno un rapporto di pubblico impiego, non si connota di elementi di subordinazione e non è contemplata né nell’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001, né nei contratti collettivi di comparto che disciplinano le forme di lavoro subordinato flessibile e la somministrazione. Manca, dunque, in radice il contratto di lavoro.

Il C.G.A.R.S. affronta poi gli elementi di fatto allegati dall’appellante, che, complessivamente valutati, avrebbero potuto in astratto condurre a ravvisare un rapporto di pubblico impiego. Il Collegio osserva che, al netto dei limiti di rilevanza delle mansioni effettivamente svolte, un eventuale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, rilevante quale requisito di partecipazione, non risulta essere stato previamente accertato nelle sedi competenti e non può quindi fondare la decisione. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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