Legittimo il divieto di transito e sosta a tutela del centro storico (TAR Toscana n. 1115 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze con cui l’ente proprietario della strada vieta il transito e la sosta in un tratto di via del centro storico, a tutela del valore storico-culturale del sito, costituiscono espressione di potere discrezionale sindacabile solo per profili estrinseci. Non sussiste compressione del diritto di proprietà né della libera circolazione quando la proprietà è raggiungibile mediante percorso alternativo e il divieto non innova rispetto a una situazione di fatto già preesistente. Il diniego di deroga è legittimo quando la deroga è prevista per casi eccezionali e temporanei e non per situazioni soggettive soddisfacibili con il percorso alternativo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato le ordinanze nn. 121/2025 e 133/2025 del Comandante della Polizia Municipale, istitutive del divieto di transito e di sosta in un tratto di via della Stella. I provvedimenti, a suo dire, le impedivano di raggiungere in auto l’abitazione, costringendola a lasciare il veicolo a oltre un chilometro e a percorrere una salita impervia, impraticabile per una persona anziana.
Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del 14 novembre 2025, con cui il Comune ha negato il permesso di transito in deroga richiesto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e per violazione del ne bis in idem, richiamando il contenzioso già definito con la sentenza n. 98/2026, relativo agli stessi provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Dirimente è il richiamo alla sentenza n. 98/2026, con cui lo stesso Tribunale aveva respinto un analogo ricorso promosso dal Condominio avverso le medesime ordinanze. Non sussistono elementi per discostarsene.
Nel precedente richiamato si era già evidenziato che il Comune ha dimostrato, con materiale fotografico, la presenza di cartelli di divieto di accesso da alcuni decenni, sicché le ordinanze nulla hanno innovato quanto alla possibilità di parcheggiare nell’area antistante il Forte. Il divieto è giustificato dal rilevantissimo valore storico-culturale del complesso e dai recenti interventi di riqualificazione, oltre che dal rifacimento del manto in coccio pesto, deteriorato proprio dall’uso tollerato in passato.
L’interesse pubblico è conseguito senza eccessivo pregiudizio per il privato: anche i non residenti proprietari di immobili nella ZTL possono accedere, raggiungere in auto il Forte attraverso la via parallela e parcheggiare nelle immediate vicinanze. Il Tribunale ha confermato che nell’area non sono mai esistiti parcheggi pubblici.
Le ordinanze sono state adottate ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. b) e d), del d.lgs. n. 285/1992, che attribuisce all’ente proprietario il potere di stabilire divieti e limitazioni per esigenze della circolazione o caratteristiche strutturali delle strade. Tale regolamentazione è espressione di discrezionalità, sindacabile solo per profili estrinseci, non dimostrati nel ricorso.
Quanto ai motivi aggiunti, la deroga prevista dalle ordinanze riguarda mezzi indispensabili e casi eccezionali e temporanei, non situazioni soggettive come l’età o la tipologia di auto, soddisfacibili con il percorso alternativo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.