Ottemperanza per la Carta del docente: il TAR Lazio accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta (TAR Lazio n. 13490 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce ottemperanza la domanda volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che abbia riconosciuto il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Quando l’amministrazione scolastica rimane inerte, il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 senza che l’esecuzione sia avvenuta, dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina fin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Un docente chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 568/2025 del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a disporne l’attivazione con accredito dell’importo di euro 500,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione e non impugnata da quest’ultima, era passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione, il ricorrente proponeva il ricorso in ottemperanza, mentre il Ministero non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, ritenendo che l’azione di ottemperanza fosse stata correttamente proposta per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La circostanza che l’amministrazione non avesse provveduto all’esecuzione risultava evidente, rendendo doveroso l’intervento del giudice amministrativo.
La decisione ripercorre i presupposti processuali dell’azione: l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Sulla base di tali elementi, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni.
Per garantire l’effettività della tutela, il Collegio ha nominato d’ufficio un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in luogo dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Il Collegio ha invece ritenuto di non condannare l’amministrazione al pagamento della penalità di mora, non ravvisandone allo stato i presupposti, salva la possibilità per il ricorrente di richiederla in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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