Rapporti economici con criminalità organizzata rilevano per diniego ex art 88 TULPS (Cons. Stato n. 10005 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico posto a fondamento del diniego delle autorizzazioni di polizia è più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale. Possono quindi assumere rilievo fatti e circostanze privi in sé di significato penale e non direttamente riconducibili alla responsabilità del soggetto, ma significativi sul piano della buona condotta, ivi inclusi fatti e accadimenti riferiti a stretti congiunti del richiedente e potenzialmente rivelatori di influenze negative sulla sua futura condotta. In materia di art. 88 TULPS, la valutazione amministrativa conserva autonomia rispetto all’esito del giudizio penale, potendo i medesimi fatti assumere valore diverso in sede amministrativa. L’atto plurimotivato sorretto da distinte ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sostenere la determinazione, non è inficiato dall’eventuale illegittimità di una sola di esse.
Il Fatto
La società appellante, già titolare di licenza ex art. 88 TULPS, chiedeva l’autorizzazione per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali (VLT) destinati alla raccolta del gioco lecito. Con provvedimento del 28 aprile 2022 la Questura negava il rilascio, sul presupposto che la richiedente avesse intrattenuto rapporti economici e imprenditoriali con società riconducibili alla criminalità organizzata, specializzate nel settore dei videogiochi e delle scommesse, e che non potesse quindi assicurare la buona condotta, con rischio di abuso dell’autorizzazione.
Il TAR Puglia, Sez. II, con sentenza n. 00786/2023 rigettava il ricorso. Il primo giudice qualificava il diniego come atto plurimotivato e richiamava la giurisprudenza secondo cui l’illegittimità di una sola delle ragioni non inficia il provvedimento. La società proponeva appello, contestando la ritenuta rilevanza di fatti oggetto di procedimento penale poi riformato in secondo grado e deducendo eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 11, comma 2, TULPS, che consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non mantenga una buona condotta. La giurisprudenza consolidata — richiamata nel testo con la Sez. III n. 4213 del 2021 — precisa che il giudizio prognostico è più stringente di quello di pericolosità sociale o di responsabilità penale. Ne deriva che assumono rilievo fatti privi di significato penale e accadimenti riferiti a stretti congiunti, se rivelatori di possibili condizionamenti negativi.
Su questa base il Consiglio di Stato condivide la conclusione della Questura e del TAR. L’istruttoria amministrativa evidenzia i rapporti di natura economica tra la titolare e i familiari (coniuge e socio, oltre che la figlia), al di là dell’avvicendamento nelle cariche sociali. Rileva, in particolare, la condanna a sette mesi di reclusione con sospensione della pena per condotte che hanno ostacolato gli accertamenti sugli apparecchi di intrattenimento, mentre l’assoluzione dalle imputazioni ex artt. 718 e 719 cod. pen. non esclude il giudizio amministrativo. Nella stessa audizione procedimentale la richiedente non ha potuto negare i plurimi rilievi sulla compagine societaria.
Quanto ai precedenti del socio familiare, la Questura ha dato conto di segnalazioni all’autorità giudiziaria quali assuntore di droghe e di controlli in compagnia di persone con deferimenti penali. Dal casellario risultano poi accertamenti definitivi, per i quali è stata presentata richiesta di rateizzazione del debito d’imposta, e titolarità nei confronti dell’INPS.
Il Collegio attribuisce a tali illeciti particolare rilevanza in forza dell’art. 30, comma 1, d.l. n. 124 del 2019, che vieta la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali ove sia offerto gioco pubblico a operatori con violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo il rinvio all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.
Non conduce a diverso esito la riforma della sentenza di primo grado in sede penale: la valutazione dei fatti in quella sede può assumere valore diverso in sede amministrativa. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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