Revoca del nulla osta per lavoro stagionale e controllo successivo sui requisiti (TAR Veneto n. 1492 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in via anticipata, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, non consolida in capo al lavoratore una posizione di affidamento tutelabile in senso impeditivo della revoca. Ove i controlli successivi facciano emergere gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di una carenza originaria dei presupposti, e non postula la nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico richiesta dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La specialità del meccanismo di rilascio anticipato e di verifica differita esclude, pertanto, l’applicabilità del paradigma ordinario dell’autotutela decisoria.
Il Fatto
Una società agricola presentava, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale, domanda di assunzione di un lavoratore straniero. La domanda, collocata con priorità nel bacino del decreto flussi stagionali, otteneva il nulla osta in data 3 gennaio 2024, rilasciato prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.
In data 2 febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo, rilevando l’omessa produzione della documentazione minima: asseverazione, richiesta al Centro per l’impiego, sistemazione alloggiativa e proposta contrattuale controfirmata. Seguivano integrazioni documentali. Con sentenza n. 1072 del 2025 il TAR ordinava all’Amministrazione di definire il procedimento. La Prefettura avviava quindi il procedimento di revoca e adottava il provvedimento conclusivo. Il ricorrente impugnava, deducendo vizi di partecipazione, di motivazione e di competenza territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto alla partecipazione procedimentale, la comunicazione di avvio recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individua l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative, ed è stata effettuata presso il domicilio eletto da entrambi sul portale. Il ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato concretamente impedito: il contraddittorio si è svolto, con plurime memorie e integrazioni.
Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e stabilisce che, ove tali elementi emergano, ne conseguano la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. La revoca è dunque effetto legale dell’accertamento di carenze che avrebbero precluso sin dall’origine il rilascio del titolo. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti di accesso. L’affidamento non assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del 2 febbraio 2024, e la sentenza n. 1072 del 2025 si era limitata a imporre la conclusione del procedimento.
Il terzo motivo è infondato nel merito. Il provvedimento è sorretto da motivazione ampia, con motivazione per relationem legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e indica presupposti di fatto e ragioni giuridiche. Quanto alla competenza, l’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicare la competenza dello Sportello Unico in relazione al luogo della prestazione, ma tale luogo deve essere effettivo e documentato. L’apertura dell’unità produttiva è stata documentata solo il 9 luglio 2025, né è provato il domicilio dei lavoratori. I contratti di appalto, da soli, non surrogano la prova richiesta.
Il Collegio esclude poi che l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 sia stato rispettato: la scheda contrattuale ometteva dati essenziali. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, formati dopo l’ingresso, non elidono la carenza originaria. La dichiarazione d’impegno a produrre in futuro la documentazione conferma il deficit istruttorio. Quanto all’alloggio, la mera disponibilità di immobili non dimostra l’idoneità del singolo lavoratore. Infine, in presenza di un atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento. Il Collegio dispone la trasmissione della sentenza all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni sulla possibile violazione dell’art. 66 del Codice deontologico forense.
Nota della Redazione
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