Compensazione delle spese non esonera dal rimborso del contributo unificato (TAR Sicilia n. 167 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione giudiziale delle spese di lite non esonera la parte soccombente dall’obbligo di rimborsare il contributo unificato versato dall’altra parte. L’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 impone che l’onere relativo ai contributi sia dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese e anche se essa non si sia costituita in giudizio. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che, nel giudizio di ottemperanza, il rimborso del contributo unificato può essere preteso anche quando la pronuncia da eseguire abbia integralmente compensato le spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il TAR aveva parzialmente accolto il suo ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite. Da tale pronuncia derivava, secondo la prospettazione, l’obbligo dell’amministrazione statale intimata di rimborsargli il contributo unificato versato.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio. Il ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza depositando la certificazione della Segreteria, e ha documentato la notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione centrale: se la compensazione delle spese nella sentenza ottemperanda impedisca di chiedere il rimborso del contributo unificato. La risposta è negativa. Il Collegio richiama l’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, che impone l’onere dei contributi in ogni caso a carico della parte soccombente, anche quando le spese siano state compensate e anche in assenza di costituzione in giudizio.

La sentenza chiarisce che la soccombenza rilevante ai fini del rimborso si determina con il passaggio in giudicato della pronuncia. Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato tale passaggio mediante la certificazione della Segreteria. Il Collegio richiama sul punto il precedente del Cons. St., sez. V, n. 4821 del 2023.

Il Tribunale verifica poi i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Risulta rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. La pronuncia da eseguire è stata notificata all’amministrazione via PEC, con conseguente rispetto delle formalità e dei termini ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Quanto all’inadempimento, il Collegio rileva che, in assenza di diversa indicazione da parte dell’amministrazione sul punto, esso deve ritenersi comprovato e perdurante. Sussiste pertanto l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l’esatta e completa esecuzione del giudicato.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni, con deposito degli atti tramite procedura PAT. Le spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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