L’ottemperanza per la carta del docente non esclude l’astreinte ma deve valutare l’eventuale iniquità (TAR Lombardia n. 2422 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione a una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta del docente, il giudice amministrativo deve dichiararla e assegnare un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando risulti manifestamente iniqua, valutazione da compiersi in concreto, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante la carta elettronica del docente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro e Previdenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. La sentenza, notificata al Ministero il 29 luglio 2025, era passata in giudicato.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il docente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente dichiara procedibile il ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso viene accolto. Il Collegio osserva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione circa la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato e che l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Il Tribunale dichiara quindi l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratte le eventuali somme medio tempore corrisposte. Per il caso di perdurante inottemperanza, viene nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà solo su istanza del creditore entro i successivi 60 giorni, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Viceversa, il Tribunale respinge la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Collegio rileva che la disposizione esclude l’uso delle astreintes quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, esimenti da valutarsi in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, la penalità di mora è ritenuta manifestamente iniqua, considerata la nomina del commissario ad acta e le circostanze del ritardo, da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente la carta del docente.
Le spese di lite sono infine poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. La liquidazione è contenuta, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni, come chiarito dalla giurisprudenza citata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
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Nota della Redazione
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