Buoni fruttiferi postali: la mancata consegna del FIA non sospende la prescrizione (ABF Collegio di Palermo n. 2076 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono prodotti né strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, e le relative controversie rientrano nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il limite temporale di cui alle Disposizioni ABF, Sez. I, § 4 va qualificato come decadenza dal diritto di adire l’Arbitro e, nei rapporti di durata, si àncora alla data di stipula per la fase genetica e alla data della contestazione per la fase esecutiva. La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire, quando ne sia richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo ed è fatto estintivo previsto dalla legge.

Il Fatto

Due buoni fruttiferi postali della serie 18S, ciascuno del valore di € 2.500,00, venivano emessi il 5 marzo 2007 e sottoscritti dal ricorrente e da un aderente al ricorso. Al momento della richiesta di rimborso, l’intermediario eccepiva la prescrizione del diritto al pagamento.

Dopo il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso dei titoli e lamentando la mancata consegna dei fogli illustrativi. L’intermediario si costituiva eccependo l’incompetenza per materia e quella temporale, e nel merito chiedeva il rigetto. Seguivano repliche e controrepliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. Secondo il costante orientamento richiamato, i buoni fruttiferi postali non sono prodotti né strumenti finanziari, perché “incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati”. Le relative controversie rientrano quindi nella competenza dell’ABF.

Quanto all’eccezione temporale, il Collegio riqualifica il limite del sesto anno precedente alla proposizione del ricorso come ipotesi di decadenza. Nei rapporti di durata, il riferimento è alla data di stipula se la controversia attiene alla formazione del consenso, alla data della contestazione se riguarda l’esecuzione. Poiché la domanda di rimborso contrattuale si fonda sul rifiuto opposto nel luglio 2025, la condotta rientra nella cognizione dell’Arbitro.

Diversamente per la domanda subordinata di risarcimento del danno da difetto di informazione originaria: essa si colloca al momento della sottoscrizione, nel 2007, e dunque fuoriesce dal perimetro temporale. Il Collegio esclude inoltre che il ricorrente abbia lamentato la violazione dell’informativa in executivis, richiamando al riguardo la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 11113 del 16 dicembre 2025, che ha mutato il precedente orientamento, e menzionando la contraria Cass. n. 3686 del 18.2.2026.

Per accertare la decorrenza della prescrizione, il Collegio richiama l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000: i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. La serie 18S, emessa sotto la vigenza del D.M. 6 ottobre 2004, trova la propria disciplina nel contratto richiamato dal Foglio Informativo Analitico, che indica una scadenza di 18 mesi. I buoni, emessi il 5 marzo 2007, scadevano il 5 settembre 2008 e si prescrivevano il 5 settembre 2018.

Il Collegio rigetta quindi la domanda di rimborso contrattuale: la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non impedisce l’eccezione di prescrizione, che decorre comunque quale fatto estintivo previsto dalla legge. Non risultando atti interruttivi anteriori alla scadenza del termine, la condotta dell’intermediario è dichiarata legittima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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