Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 2077 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati: le relative controversie rientrano pertanto nella competenza dell’ABF. Il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla scadenza del titolo, accertata in base alla serie stampigliata e al foglio informativo analitico. La mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire, quando sia richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione. La c.d. incompetenza temporale dell’Arbitro, prevista dalle Disposizioni ABF, Sez. I, § 4, opera come decadenza dal diritto di adire l’organismo per le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto tre buoni fruttiferi postali di serie “18B”. Parte ricorrente chiede il rimborso del valore complessivo di € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, sostenendo che, in assenza dell’indicazione della data di scadenza sui titoli, non sarebbe decorso il termine di prescrizione. In via subordinata domanda il risarcimento del danno per la mancata consegna del foglio informativo analitico.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia e quella temporale dell’Arbitro e, nel merito, chiede il rigetto. Il ricorso viene proposto dopo il reclamo con cui parte ricorrente aveva rappresentato che, nell’ottobre 2024, l’intermediario aveva opposto la prescrizione alla richiesta di rimborso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza per materia. Secondo il costante orientamento dei Collegi, richiamato con Collegio Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022 e Collegio Coordinamento n. 5673 dell’08.11.2013, i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari perché incedibili e non destinati alla negoziazione. Le relative controversie rientrano quindi nella cognizione dell’ABF.
Quanto all’eccezione temporale, il Collegio qualifica il limite del sesto anno precedente come ipotesi di decadenza dal diritto di adire l’Arbitro. La previsione delle Disposizioni ABF, Sez. I, § 4 trova copertura nella Direttiva 2013/11/UE e nell’art. 141-bis, comma 2, lett. e), del codice del consumo. Per i rapporti di durata, la ricevibilità si valuta alla data di stipula se la contestazione riguarda la formazione del consenso, alla data della contestazione se riguarda l’esecuzione. Poiché la domanda di rimborso si fonda sul rifiuto opposto nel 2024, essa rientra nella cognizione temporale dell’Arbitro.
Diversa è la sorte della domanda risarcitoria. Nella parte relativa al difetto di informazione originaria, la condotta si colloca al momento della sottoscrizione dei buoni, risalente al 2005 e dunque oltre la competenza temporale. Quanto alla violazione dell’obbligo informativo in costanza di rapporto, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio Coordinamento n. 11113 del 16 dicembre 2025, che ha ammesso l’immediata esperibilità del ricorso e ha affermato la persistenza dell’obbligo di consegna del foglio informativo fino al maturare della prescrizione. Il Collegio segnala il contrario indirizzo di Cass. n. 3686 del 18.2.2026.
Per accertare la scadenza dei titoli, il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione decennale dalla scadenza, e l’art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004, che per la serie 18B rinvia alla pattuizione contrattuale. Poiché i buoni scadevano dopo diciotto mesi dall’emissione, la prescrizione si è compiuta il 6 aprile 2017. Da ciò deriva l’incompetenza temporale sul risarcimento per l’omessa informativa in executivis, collocata oltre il sestennio.
Nel merito, la domanda di rimborso è rigettata: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, che è fatto estintivo previsto dalla legge. Non risultando atti interruttivi anteriori, il rifiuto opposto è legittimo.
Nota della Redazione
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