Buoni postali fruttiferi: prescrizione decennale dalla scadenza e irrilevanza del difetto informativo (ABF Collegio di Milano n. 4228 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni postali fruttiferi appartenenti a serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, la prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19.12.2000, e si compie decorsi dieci anni da tale scadenza. La mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione non sospende né interrompe il termine prescrizionale: essa costituisce un mero ostacolo di fatto che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., non rientra tra le cause giuridiche impeditive dell’esercizio del diritto, né tra le tassative ipotesi di sospensione dell’art. 2941 cod. civ. L’eventuale obbligo di cooperazione informativa resta distinto dall’esercitabilità in concreto del diritto di credito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un buono postale fruttifero sottoscritto il 21.12.2000, lamentava che il titolo non contenesse indicazioni precise sulla durata, sulla scadenza e sui termini di prescrizione e che non gli fosse stato consegnato alcun foglio informativo. Chiedeva quindi il rimborso del capitale oppure un equo indennizzo.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia e l’incompetenza temporale dell’Arbitro, sostenendo nel merito che il buono appartenesse alla serie “CE”, con scadenza al decimo anno dalla sottoscrizione, e che la prescrizione decennale fosse ormai maturata prima della richiesta di rimborso. Il ricorrente aveva presentato la prima istanza, formalmente con il reclamo, solo il 17.10.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla materia, richiamando le decisioni del Collegio di coordinamento n. 6142/2020 e n. 4656/2022, esclude che i buoni fruttiferi siano qualificabili come prodotti finanziari, trattandosi di titoli non cedibili né negoziabili e riconducibili ai depositi postali esclusi dall’art. 1 lett. u) T.U.F. Quanto al profilo temporale, la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti: si tratta di vicenda successiva allo svolgimento del rapporto, anche se sorto oltre sei anni prima del ricorso.

Nel merito, il titolo riporta la dicitura “A TERMINE” e l’etichetta della serie “CE”, istituita con D.M. del 30.06.2000 per i buoni emessi tra il 16.07.2000 e il 27.12.2000, con durata di sette o dieci anni. La scadenza del buono in esame cade quindi al 21.12.2010.

Sul dies a quo della prescrizione il Collegio richiama il principio del Collegio di coordinamento (dec. n. 6196/2024), che applica l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 alle serie già emesse e fissa la decorrenza dalla data di scadenza del titolo. Il termine decennale risulta pertanto maturato al 21.12.2020. Il Collegio considera poi la proroga disposta dall’art. 34, comma 3, D.L. n. 34/2020 per i buoni il cui termine cadeva nel periodo emergenziale, più volte estesa fino al D.L. n. 52/2021, che consentiva la riscossione entro il 30.09.2021. La richiesta del 17.10.2025 è quindi tardiva e il diritto al rimborso è estinto.

Il Collegio affronta infine la doglianza sulla mancata consegna del foglio informativo, precisando che l’obbligo analitico è stato introdotto solo per i titoli emessi dopo il dicembre 2000. In ogni caso il difetto informativo non può incidere sul decorso della prescrizione: l’art. 2935 cod. civ. richiede cause giuridiche di impedimento, non ostacoli di fatto, e l’art. 2941 cod. civ. prevede ipotesi tassative di sospensione. La conoscibilità legale è assicurata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regime applicabile, con conseguente autoresponsabilità del sottoscrittore. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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