Operazioni sotto dettatura del truffatore e responsabilità del prestatore di servizi di pagamento (ABF Collegio di Roma n. 2758 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il pagatore esegue materialmente la disposizione di pagamento, inserendo personalmente importo, identificativo del beneficiario e fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata, ancorché la volontà sia stata determinata dal raggiro del frodatore. In tale ipotesi non opera il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, e la domanda di restituzione va rigettata. Resta possibile una responsabilità concorrente dell’intermediario, secondo le regole di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente, riceve sul cellulare un SMS che, inserendosi nella conversazione intestata all’intermediario, lo avvisa di un accesso da un nuovo dispositivo e lo invita a contattare un numero di assistenza. Allarmato, chiama il numero indicato: l’interlocutore si qualifica come operatore dell’Ufficio Antifrode e lo induce a disporre tre bonifici verso un beneficiario sconosciuto, prospettandogli una simulazione necessaria a bloccare una frode in corso.

Il ricorrente esegue personalmente le disposizioni dall’App di home banking, per un totale di € 4.007,43 comprensivo di commissioni. Scoperta la truffa, presenta denuncia e reclamo; l’intermediario nega il rimborso, eccependo l’autenticazione regolare delle operazioni e la colpa grave del cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda muovendo dal rilievo che le operazioni contestate sono state effettuate sotto la vigenza del d.lgs. n. 11/2010, nel testo modificato dal d.lgs. n. 218/2017, che ha recepito la direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2). La qualificazione giuridica dell’operazione, tuttavia, precede ogni valutazione sull’onere probatorio.

Il Collegio esamina anzitutto il messaggio esca. Dal confronto con la chat emerge che la stessa, pur intestata all’intermediario, non contiene messaggi genuini e appare poco attendibile. Vi sono ulteriori indici di inattendibilità: il tono del messaggio e, soprattutto, l’indicazione di un numero mobile quale recapito dell’assistenza. Anche il registro delle chiamate classifica le stesse come “sospetto spam”.

Su questo punto il Collegio si distacca dall’orientamento invocato dal ricorrente in materia di spoofing. Le decisioni richiamate escludono la colpa grave del cliente quando il meccanismo di aggressione è insidioso e il messaggio civetta non presenta anomalie. Nel caso concreto, invece, gli indici di inattendibilità sono presenti e riconoscibili: il numero mobile come contatto di assistenza e la mancanza di messaggi genuini nella conversazione.

Il passaggio decisivo riguarda però la modalità esecutiva. Il ricorrente ammette di aver eseguito materialmente le operazioni indicate al telefono dal truffatore. Secondo l’orientamento unanime dei Collegi territoriali, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Rientrano in questa fattispecie le c.d. operazioni “sotto dettatura”, disposte seguendo le indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di compiere una transazione.

In tali casi non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Il Collegio ammette tuttavia la possibilità di una responsabilità concorrente dell’intermediario, secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione emerga un apporto causale alla frode: la mancata disponibilità del numero verde, la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, il mancato rilievo di indici di frode quando il blocco delle transazioni avrebbe reso consapevole il pagatore. Nel caso di specie nessuno di questi elementi risulta provato.

Il Collegio richiama infine la propria precedente decisione n. 1314/2024 e, preso atto dell’ammissione del ricorrente, dichiara inapplicabile la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, rigettando la domanda di restituzione dell’importo involontariamente disposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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