Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e onere della prova (ABF Collegio di Napoli n. 4194 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il rimborso dei buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’Arbitro sia per materia sia per tempo, dovendosi escludere che i buoni siano qualificabili come prodotti finanziari ai sensi del TUF. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, il diritto del titolare si prescrive nel termine di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi. L’omessa consegna del foglio informativo non impedisce il decorso della prescrizione, che costituisce fatto estintivo previsto dalla legge. Nel procedimento arbitrale trova applicazione il principio dispositivo: il ricorrente che non alleghi la copia integrale del titolo non consente alcuna valutazione della domanda.

Il Fatto

La ricorrente, al cui ricorso aderisce altro cointestatario, deduce di essere titolare di otto buoni fruttiferi postali emessi tra il 1997 e il 1999, per complessive vecchie lire 6.000.000. L’intermediario ha negato il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto.

La ricorrente lamenta l’assenza di indicazioni sulla data di scadenza dei buoni e la mancata consegna del prospetto informativo al momento della sottoscrizione. Esperito senza esito il reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo la condanna al rimborso del controvalore dei titoli, oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle del procedimento. L’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge innanzitutto le eccezioni di incompetenza. Quanto al profilo temporale, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento secondo cui, in materia di rendimenti dei buoni fruttiferi, rileva non la fase di formazione del consenso e gli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì l’interpretazione dei termini e delle condizioni contrattuali e i diritti che ne derivano in termini di rendimenti maturati (Coll. Coordinamento n. 4656/2022; n. 6142/2020; n. 72/2014). Sul piano della materia, conferma che le controversie sui buoni rientrano nella propria competenza (Coll. Coordinamento n. 5674/2013), negando la qualificazione degli stessi come strumenti finanziari in ragione della non cedibilità e non negoziabilità sul mercato monetario.

Nel merito, il ricorso non è accoglibile. Per il buono n. 04.532.338.11 la ricorrente ha allegato la sola copia del lato fronte, senza il retro recante le condizioni economiche, e tale lacuna non è compensata dalla resistente. Il Collegio richiama il principio dispositivo e la ripartizione dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché la pronuncia Coll. Coordinamento n. 7716/2017: l’Arbitro decide sui fatti allegati e sulle prove fornite, senza ricerca autonoma della verità. La domanda relativa a quel titolo non è quindi esaminabile.

Per i restanti sette buoni, l’esame dei titoli conferma la natura “a termine” e l’appartenenza alle serie “AF”, “BA” e “CB”, con le scadenze fissate dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi. Sul termine prescrizionale il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 19.12.2000, esteso anche alle serie emesse prima della sua entrata in vigore, e richiama l’adesione ai principi di Cass. n. 19243/2023 e Cass. n. 23006/2023, recepiti da Coll. Coordinamento n. 6196/2024: la prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo.

Su questa base, la prescrizione dei buoni serie “AF” è maturata il 22.1.2021, quella dei buoni “BA” il 18.11.2022 e quella dei buoni “CB” il 16.09.2020, prorogata al 30.09.2021 per la normativa emergenziale COVID-19. La richiesta di rimborso, coincidente con il reclamo, è stata avanzata solo il 15.7.2025, dunque a termine ampiamente scaduto: legittimo il diniego dell’intermediario.

Il Collegio osserva infine che l’omessa consegna del foglio informativo non impedisce il decorso della prescrizione (Coll. Coordinamento n. 4656/2022; n. 17814/2019). La ricorrente non ha peraltro proposto alcuna domanda risarcitoria, che sarebbe stata comunque valutabile alla luce del principio di Coll. Coordinamento n. 11113/2025 sulla competenza temporale riferita al comportamento omissivo dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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