Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e irrilevanza dell’omesso foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 4195 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai buoni fruttiferi postali emessi in data anteriore all’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali previgenti si applica l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione decennale del diritto al capitale e agli interessi a decorrere dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione, né ne sospende o interrompe il decorso, trattandosi di fatto estintivo dell’obbligazione previsto dalla legge. Le controversie sui buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell’Arbitro sia ratione materiae, non essendo qualificabili come prodotti finanziari, sia ratione temporis, dovendosi avere riguardo all’interpretazione dei termini contrattuali e ai diritti del cliente, non alla fase genetica del consenso. L’eventuale domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi va scrutinata alla luce del momento in cui cessa la condotta omissiva.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi postali — due emessi il 16.5.1996 e uno il 10.5.2001 — si vedeva negare dall’intermediario il rimborso per intervenuta prescrizione. Lamentava in particolare la violazione degli obblighi informativi, non avendo potuto evincere la data di scadenza dei titoli. Esperito infruttuosamente il reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo la condanna al rimborso oltre interessi.

L’intermediario eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, deduceva che i due titoli appartenevano alla serie “AE” (scadenza a 12 anni) e il terzo alla serie “AA2” (scadenza a 7 anni). La prescrizione sarebbe dunque maturata nel 2018, prima di ogni richiesta di rimborso. Chiedeva il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di incompetenza. Quanto al profilo temporale, richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (n. 4656/2022, n. 6142/2020, n. 72/2014): per i rendimenti dei buoni occorre guardare non alla formazione del consenso e agli eventuali vizi genetici, bensì all’interpretazione dei termini contrattuali e ai diritti che ne derivano. Quanto al profilo materiale, ribadisce che i buoni fruttiferi non sono prodotti finanziari, per la loro non cedibilità e non negoziabilità, e che l’art. 1, lett. u), TUF esclude espressamente tale qualifica per i depositi postali (Coll. Coordinamento n. 5674/2013; n. 4656/2022).

Nel merito, il Collegio esamina i titoli. Sui due buoni del 1996 rileva la dicitura “a termine”, il timbro con data di emissione e serie e la stampigliatura che fissa il rimborso entro il termine prescrizionale. Sul buono del 2001 riscontra il rinvio al decreto di emissione della serie per gli interessi. Dalla consultazione dello “Storico dei tassi” emerge l’appartenenza dei primi due alla serie “AE” (durata 12 anni) e del terzo alla serie “AA2” (durata 7 anni).

Il Collegio richiama quindi l’art. 9 del D.M. 13/10/1995 per la serie AE e l’art. 8 del decreto ministeriale 29 marzo 2001 per la serie AA2, che fissa la liquidazione al settimo anno. Sul termine prescrizionale applica l’art. 8 del D.M. 19.12.2000, operante anche per le serie già emesse, e l’orientamento allineato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19243/2023 e Cass. n. 23006/2023): la prescrizione decorre dieci anni dalla scadenza del titolo (Coll. Coordinamento n. 6196/2024). Ne deriva che i due buoni AE sono scaduti il 16/05/2008 con prescrizione al 16/05/2018, e il buono AA2 è scaduto il 10/05/2008 con prescrizione al 10/05/2018.

Quanto alla tempestività, la richiesta del 25.6.2025 è priva di prova di invio e ricezione; la data del 30.3.2023 indicata dall’intermediario sarebbe comunque tardiva. Il rimborso è stato dunque legittimamente negato. Sull’omesso foglio informativo, il Collegio ricorda che la violazione non impedisce il decorso della prescrizione (Coll. Coordinamento n. 4656/2022 e n. 17814/2019); la ricorrente non ha però proposto domanda risarcitoria, che andrebbe comunque valutata secondo il più recente indirizzo (n. 11113/25) sulla competenza temporale in relazione alla condotta omissiva. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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