Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e domanda risarcitoria inammissibile (ABF Collegio di Napoli n. 3893 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali appartenenti a serie già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, per le quali non si siano compiuti i termini previsti dalla normativa previgente, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 19.12.2000. Il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza puntuale del buono e non con la data di emissione o di sottoscrizione. Il termine di esigibilità è prorogato dalle misure emergenziali Covid-19 fino al 30.09.2021. È inammissibile, per difetto di competenza temporale dell’ABF, la domanda risarcitoria fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo quando l’acquisto del titolo sia avvenuto prima del limite di cognizione dell’Arbitro, poiché la causa petendi si radica nel momento in cui la regola di condotta è stata violata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali del valore nominale di euro 2.500,00 ciascuno, emessi il 23.12.2000, chiede il rimborso dei titoli o, in alternativa, il risarcimento del danno. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’ABF ratione temporis e ratione materiae e, nel merito, la prescrizione del diritto al rimborso, essendo i buoni scaduti il 23.12.2010 e la prescrizione maturata il 23.12.2020, prima della richiesta di rimborso.
L’intermediario evidenzia che i titoli appartengono alla serie a termine “CE”, collocata tra il 16.07.2000 e il 27.12.2000, con durata di sette o dieci anni e interessi lordi del 40 o 65 per cento del capitale. Sostiene inoltre che la data di emissione era visibile e che le condizioni erano rese note mediante avviso e Fogli Informativi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sull’incompetenza per materia richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673 dell’8 novembre 2013, secondo cui i buoni fruttiferi postali, in quanto incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati, non integrano la nozione di strumenti finanziari e ricadono nella competenza dell’ABF. Sull’incompetenza temporale, la domanda di rimborso non investe la fase di formazione del consenso, ma l’interpretazione dei termini e delle condizioni dei titoli e i diritti che ne derivano in termini di rendimenti.
Nel merito, dall’esame dei titoli emerge la dicitura “a termine” e un timbro con la data di emissione, con rinvio al decreto di emissione della serie vigente. In mancanza di indicazione della serie, questa si desume dalla data di emissione: i buoni appartengono alla serie “CE”, istituita dal D.M. Tesoro 30 giugno 2000, che all’art. 4 prevede la durata di sette o dieci anni e gli interessi lordi alla scadenza.
Il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 19.12.2000, che ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale quinquennale e ha ancorato la decorrenza alla scadenza del titolo. Richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196 del 24.05.2024, che ha superato l’orientamento della precedente decisione n. 8056/2019 e ha riferito il dies a quo alla scadenza puntuale dei titoli.
Poiché i buoni, sottoscritti il 23.12.2000 con durata massima di dieci anni, sono scaduti il 23.12.2010, il diritto al rimborso si è prescritto il 23.12.2020. Il Collegio considera l’art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e la proroga dell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021, che hanno fissato al 30.09.2021 il termine ultimo di esigibilità. La prima richiesta di rimborso, identificabile con il reclamo del 10.06.2025, è successiva a tali termini: l’eccezione di prescrizione è fondata e la domanda di rimborso non può essere accolta.
Quanto alla domanda risarcitoria, l’obbligo di consegna del foglio informativo è stato introdotto solo dal D.M. 19.12.2000, pubblicato il 27.12.2000, dunque dopo la sottoscrizione del buono. Il Collegio richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, secondo cui la domanda risarcitoria è inammissibile quando l’acquisto è anteriore al limite di competenza temporale dell’Arbitro. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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