Cessazione materia del contendere per tardiva consegna documentazione bancaria all’erede (ABF Collegio di Napoli n. 3892 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna tardiva, intervenuta dopo la presentazione del ricorso, della documentazione richiesta dall’erede del correntista ai sensi dell’art. 119 T.U.B., unitamente alla dichiarata disponibilità alla restituzione del contributo versato, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta di copia dei contratti di conto corrente e di deposito titoli non rientra nell’ambito dell’art. 119 T.U.B., ma in quello dell’art. 117 T.U.B., con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto. Lo smarrimento della documentazione contrattuale è imputabile alla banca, ma in assenza di domanda risarcitoria non può condurre ad alcun accoglimento; le domande nuove proposte in sede di replica sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede del de cuius, presentava alla banca una richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 119 del T.U.B. per ottenere copia dei contratti e degli estratti-conto. Con PEC del 09/06/2025 chiedeva che la documentazione fosse fornita in formato digitale, trattandosi di dati già presenti nei sistemi informatici dell’intermediario.
La banca rispondeva con note del 21/07/2025 e del 12/09/2025, dichiarando di avere predisposto la documentazione in formato cartaceo presso la filiale, senza motivare il rifiuto del formato digitale. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il ricorrente si rivolgeva all’Arbitro per ottenere copia digitale della documentazione e il rimborso del contributo di € 20,00.
La motivazione del Collegio
Il resistente eccepiva in via preliminare che il diritto alla consegna è limitato ai dieci anni anteriori alla richiesta, richiamando l’art. 2220 c.c. sulla conservazione delle scritture contabili, e che il periodo rilevante andava dal 10/06/2015 al 09/06/2025. Evidenziava inoltre di avere messo a disposizione gli estratti-conto dal 01/07/2008 al 30/09/2015 e di non avere potuto consegnarli alla persona incaricata perché priva di idoneo documento di riconoscimento.
A seguito del ricorso, la banca trasmetteva gli estratti-conto in formato digitale in data 11/12/2025, si dichiarava disponibile alla restituzione dei € 20,00 e precisava che non sussistevano altri rapporti del de cuius oltre quelli già noti. Il ricorrente prendeva atto della consegna e chiedeva la restituzione dell’importo tramite bonifico, senza però indicare le coordinate. Su tali domande il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Quanto ai contratti di conto corrente e di deposito titoli, estinti rispettivamente il 29/09/2015 e il 24/09/2015, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la relativa richiesta non rientra nell’alveo dell’art. 119 T.U.B., ma nell’ambito disciplinato dall’art. 117 T.U.B., con applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto e irrilevanza del diverso termine dell’art. 119 (richiamati Collegio di Coordinamento ABF n. 15404/2021 e Corte Cass., Sez. I, ord. n. 251/2026).
L’intermediario si è limitato a dichiarare lo smarrimento della documentazione con denuncia all’Autorità competente, senza indicare le ragioni della perdita. Il Collegio ribadisce che lo smarrimento è comunque imputabile alla banca, anche per impossibilità sopravvenuta della prestazione, trattandosi di disservizio inerente alla sfera organizzativa e di controllo dell’intermediario, senza prova di caso fortuito o forza maggiore (in senso conforme Collegio ABF Bari n. 4933/2024 e Collegio ABF Milano n. 13405/2023).
Risulta però dirimente che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria nel ricorso, con conseguente rigetto della relativa pretesa. Le ulteriori domande, comprese quelle di attestazione avanzate in sede di replica, sono inammissibili perché proposte per la prima volta in quella sede. Il Collegio respinge ogni altra domanda e dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2220 c.c. – Conservazione delle scritture contabili
- Art. 117 TUB – Contratti
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela