Buoni fruttiferi postali serie ante D.M. 2000: prescrizione dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 2343 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 la prescrizione del diritto al pagamento del capitale e degli interessi decorre dalla scadenza puntuale del titolo, a prescindere da qualsiasi diversa indicazione riportata sul buono. Il termine è decennale. L’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario costituisce vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, con la conseguenza che sussiste la competenza temporale dell’Arbitro anche per titoli emessi oltre il sessennio precedente. La raccolta del risparmio postale tramite buoni rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata al TUB, nei limiti di compatibilità con la sua specifica natura.

Il Fatto

Il ricorrente, contitolare di un buono fruttiferi postali della serie AD emesso il 02.10.1993, ne chiede il rimborso. L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, per essere i titoli anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, e l’incompetenza per materia, trattandosi di prodotti non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito sostiene che la serie AD scade all’undicesimo anno dalla sottoscrizione e che, essendo la scadenza fissata al 02.10.2004, la prescrizione si è compiuta il 03.10.2014. Il ricorrente replica che il personale allo sportello lo aveva dissuaso dall’incassare i buoni e che la documentazione consegnata non indicava in modo esplicito scadenza e prescrizione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla competenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, rileva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati: la prescrizione è dunque vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, ancorché sorto prima del sessennio.

Quanto alla competenza per materia, la raccolta del risparmio postale mediante buoni, effettuata dall’intermediario per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti di compatibilità con la sua specifica natura.

Nel merito il Collegio accerta che il titolo riporta sul retro la dicitura “A TERMINE”, un timbro con la serie AD e la disciplina dei tassi, e che lo storico dei tassi pubblicato sul sito dell’emittente conferma la collocazione della sottoscrizione nel periodo di emissione della serie, tra il 01.10.1987 e il 31.10.1995. Il valore nominale è di Lire 500.000.

Sul termine prescrizionale il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, allineato a Cass. n. 19243/2023 e alla decisione n. 6196/2024: alle serie per le quali non si siano compiuti i termini previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo. Per i buoni emessi prima dell’entrata in vigore di quel decreto, dunque, la decorrenza è la scadenza puntuale, a prescindere da qualsivoglia diversa indicazione sul titolo.

Applicando il principio, il buono sottoscritto il 02.10.1993 è scaduto il 02.10.2004 e si è prescritto il 02.10.2014. Poiché il reclamo è stato presentato il 31.03.2025 e non vi è evidenza di altri atti interruttivi, il Collegio dichiara la prescrizione del diritto al pagamento e rigetta il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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