Truffa finto operatore bancario e bonifico autorizzato dal cliente escludono responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 2345 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita personalmente dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non rientra nella disciplina delle operazioni non autorizzate di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, anche quando il consenso sia viziato dal dolo del frodatore. La lettura congiunta dell’art. 5 con gli artt. 9 e 10 del medesimo decreto induce a ritenere che l’intermediario non possa che considerare autorizzati i pagamenti disposti dal titolare dello strumento, non avendo alcuna possibilità di percepire la truffa perpetrata ai danni del cliente. Resta salva la verifica di altri profili di responsabilità, sul versante degli obblighi di protezione gravanti sul bonus argentarius per diritto comune, che nel caso concreto non ricorrono.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di avere ricevuto un sms di autorizzazione di un bonifico proveniente dalla chat ufficiale dell’intermediario, con l’invito a contattare un numero di cellulare per revocare l’operazione. Dopo avere chiesto di essere ricontattata da un numero ufficiale, veniva raggiunta da un numero fisso corrispondente a quello della filiale. Il sedicente operatore prospettava un attacco hacker ai sistemi dell’intermediario e induceva la cliente a trasferire il denaro su un conto indicato come aperto dalla Polizia Postale, assicurando la revoca del bonifico in corso.
La cliente accedeva alla home banking ed eseguiva un bonifico di € 5.000,00, oltre € 1,41 di commissioni, in favore del conto indicato dal finto operatore. Solo la sera stessa, senza riuscire a contattare il numero verde oltre l’orario di servizio, maturava il dubbio sulla genuinità dell’operazione. Chiede quindi la restituzione dell’importo, oltre interessi moratori e spese difensive. L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata disposta in autonomia dalla cliente e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica l’operazione come bonifico ordinario e osserva che la narrazione dei fatti induce a ritenere che il pagamento sia stato eseguito direttamente dalla cliente, la quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. Da qui la conseguenza centrale: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa non può configurarsi come fraudolenta e ricadere nell’ambito applicativo della disciplina del d.lgs. n. 11/2010, dovendosi invece considerare autorizzata.
Il Collegio richiama l’interpretazione consolidata dei collegi territoriali, secondo cui l’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010, in tema di consenso necessario del pagatore, letto congiuntamente ai successivi artt. 9 e 10, conduce a ritenere autorizzata l’operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia corrotto dal dolo del frodatore. Vengono citate in proposito Coll. Milano, dec. nn. 8007/2020, 19945/2021 e 11546/2019 e Coll. Roma, dec. n. 4658/2021: per quanto la volontà del cliente sia viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati dal titolare dello strumento.
La qualificazione dell’operazione come autorizzata non esaurisce però la valutazione. Il Collegio ammette espressamente di poter individuare, in ragione delle peculiarità della vicenda e delle modalità della truffa, altri e diversi profili di responsabilità, segnatamente sul versante del rispetto degli obblighi di protezione che gravano sul bonus argentarius per diritto comune. Nel caso concreto, tuttavia, tali profili non ricorrono.
Quanto al lamentato malfunzionamento del servizio clienti, contattato a tarda sera senza risposta, il Collegio rileva che il servizio è attivo fino alle ore 20.00 e che oltre tale limite non sarebbe comunque stato più possibile revocare il bonifico. Non si ravvisa infine alcun indice di anomalia dell’operazione contestata, neppure sotto il profilo della pretesa incoerenza con la normale operatività della cliente, sulla quale il Collegio ha peraltro contezza limitata al periodo tra il 31 dicembre 2024 e il 31 marzo 2025. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.