Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi e decorrenza dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 3878 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Alle serie di buoni fruttiferi postali già emesse alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione della normativa previgente si applica l’art. 8, comma 2, del medesimo decreto, che fissa la prescrizione decennale, per capitale e interessi, decorrente dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna al sottoscrittore, all’atto dell’acquisto, del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, quando ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione. L’eccezione di prescrizione, in quanto vicenda successiva ed inerente allo svolgimento del rapporto, non incide sulla competenza temporale dell’Arbitro.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoscrittore insieme ad altro soggetto di un buono fruttifero postale, lamenta il rifiuto dell’intermediario di procedere al rimborso per intervenuta prescrizione. Sostiene la violazione degli obblighi informativi: il titolo non riporterebbe in modo visibile la serie di appartenenza, essendo presente solo un timbro scolorito sul retro, e all’emissione non sarebbe stato consegnato alcun foglio informativo né sarebbe stata inviata comunicazione idonea a rendere nota la scadenza o la perdita del diritto al rimborso. Richiama anche un provvedimento dell’AGCM che ha sanzionato la controparte. Chiede in via principale il rimborso del buono con interessi e, in via subordinata, il risarcimento del danno.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae. Nel merito rileva che all’epoca non era prevista l’etichetta con la data di scadenza, che i rendimenti erano indicati nei fogli informativi e che il buono, emesso il 07/01/1994 e di durata massima di 11 anni, è scaduto il 07/01/2005, con prescrizione maturata l’08/01/2015. La richiesta di rimborso sarebbe stata avanzata solo con il reclamo del 20/12/2024.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiama il Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: la competenza dipende dal fatto che la controversia riguardi la fase di formazione del consenso o piuttosto i momenti esecutivi del rapporto. Nel secondo caso rileva la data della contestazione. Poiché la domanda concerne l’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, e la prescrizione costituisce vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto, l’eccezione va respinta. Lo stesso criterio vale per le nuove disposizioni sulla competenza temporale, applicabili ai ricorsi dal 01/10/2022.

Quanto alla competenza per materia, il Collegio rinvia ancora al Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: la non cedibilità e la non negoziabilità dei buoni sul mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, T.U.F., impediscono di qualificarli come strumenti finanziari. Anche tale eccezione è respinta.

Nel merito il ricorso non è accolto. Dall’esame del titolo risulta che sul fronte e sul retro è riportata la dicitura “a termine” e che sul retro è apposto un timbro con data e luogo di emissione, oltre all’indicazione della decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all’anno di cessazione della fruttuosità. Secondo gli orientamenti condivisi, in assenza della serie, questa si desume dalla data di emissione: il buono appartiene alla serie “AD”, istituita con D.M. 23/07/1987, con durata di 7 o 11 anni.

Richiamando il Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023, il Collegio afferma che l’art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha esteso a dieci anni il termine prescrizione quinquennale e ha individuato la decorrenza nella data di scadenza del titolo. Applicare il termine quinquennale unitamente alla diversa decorrenza dell’art. 176 del D.P.R. n. 156 del 1973 costituirebbe un’ibridazione non consentita. La norma ha quindi attuato la direttiva di maggior favore dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999, rendendosi retroattivamente applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Il buono, scaduto il 07/01/2005, si è prescritto il 07/01/2015; la prima richiesta documentata è il reclamo del 20/12/2024.

Quanto alla domanda subordinata, il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento ABF n. 17814/2019 e n. 11113/2025: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione. Per il buono in esame, inoltre, tale obbligo non era all’epoca vigente, essendo stato introdotto solo con il D.M. 19/12/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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