Ricerca incompleta sui buoni fruttiferi e rigetto della domanda risarcitoria (ABF Collegio di Napoli n. 3048 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e documentazione relative a buoni fruttiferi, l’intermediario è tenuto a svolgere una ricerca esaustiva e a dar conto delle ragioni per cui l’indagine possa dirsi completa. La sola ricerca presso una singola dipendenza, specie se reiterata nel medesimo ufficio, non integra un riscontro adeguato alla richiesta di estensione all’Archivio Centrale. Tuttavia, ove il ricorrente si limiti a chiedere l’esecuzione della ricerca senza formulare alcuna domanda risarcitoria, il ricorso non è suscettibile di accoglimento, non potendo l’Arbitro sostituirsi all’intermediario nell’attività di ricerca né concedere un ristoro non richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente, dichiarandosi erede della madre defunta, ha chiesto all’intermediario notizie sull’esistenza di buoni fruttiferi intestati alla madre o cointestati con il padre, emessi prima del 2004, e di verificare se tali titoli fossero stati incassati a partire dal 2018. Le richieste, inoltrate il 05/04/2025 e poi reiterate con sollecito, sono rimaste prive di riscontro.

L’intermediario si è costituito eccependo di aver già riscontrato in data 08/02/2025 analoga istanza della madre del ricorrente, con esito negativo per errata indicazione dei nominativi. Corretti i dati, ha individuato n. 6 buoni emessi tra il 1989 e il 1995, tutti già rimborsati, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, attestando il rimborso delle spese di procedura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorrente non ha documentato il proprio status di erede né il decesso della madre, la quale in data 16/05/2025 aveva presentato, tramite delega, denuncia di smarrimento di due buoni. Tale carenza è tuttavia superata dalla circostanza che l’intermediario non ha contestato la qualità di erede.

Nel merito, il resistente ha riferito che una prima ricerca, sollecitata dalla madre, aveva dato esito negativo per l’erronea indicazione dei nominativi; rettificati questi ultimi, ha individuato sei buoni, tutti già rimborsati secondo la documentazione prodotta.

Il ricorrente ha contestato l’incompletezza della ricerca, svolta presso un solo ufficio, chiedendone l’estensione all’Archivio Centrale. Il Collegio ha osservato che l’intermediario, anche dopo il supplemento istruttorio disposto con provvedimento del 25/11/2025, ha reiterato la ricerca presso la medesima dipendenza, senza precisare le ragioni per cui l’indagine potesse considerarsi esaustiva.

Secondo il Collegio, l’integrazione istruttoria incompleta non consente di fornire un puntuale riscontro alla specifica richiesta dell’istante. Nondimeno, poiché il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria nel ricorso, l’istanza non è suscettibile di accoglimento. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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