Prelievi ATM non erogati: onere della prova a carico della banca emittente (ABF Collegio di Napoli n. 304 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di prelievo effettuate tramite carta di debito presso uno sportello ATM, qualora l’utilizzatore neghi che il contante sia stato erogato e alleghi il malfunzionamento, accompagnandolo con tempestiva segnalazione, grava sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010. A tal fine l’intermediario deve produrre il giornale di fondo completo con riferimento all’intera giornata in cui è stata eseguita l’operazione contestata e la quadratura di cassa, corredata dal verbale di verifica sottoscritto da chi effettua il controllo delle materialità. La produzione parziale di tali evidenze non consente di ritenere assolto l’onere probatorio. Legittimato passivo è la banca emittente la carta, non il gestore del circuito di pagamento, mero mandatario deputato allo svolgimento di attività operative.

Il Fatto

Il ricorrente agisce nei confronti di due intermediari contestando la mancata erogazione del contante in occasione di tre prelievi da 250 euro ciascuno, eseguiti presso lo sportello ATM dell’Intermediario A il 26 e il 27 novembre 2024. Dopo aver completato le procedure di prelievo e non aver ricevuto il denaro, il ricorrente contattava il gestore del circuito internazionale di pagamento (Intermediario B) per avviare la procedura di contestazione finalizzata al rimborso complessivo di euro 750,00; l’importo veniva inizialmente accreditato sul conto, ma successivamente riaddebitato.

Insoddisfatto dell’esito, il ricorrente si rivolge all’ABF chiedendo la restituzione della somma indebitamente addebitata. Entrambi gli intermediari si costituiscono eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deducendo il regolare funzionamento dell’ATM sulla base delle verifiche effettuate sul giornale di fondo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli intermediari. Dai documenti in atti emerge che l’Intermediario A è la banca emittente la carta, titolare del conto di pagamento connesso e proprietaria dell’ATM presso cui sono state eseguite le operazioni. L’Intermediario B risulta invece mandatario della banca emittente, deputato ad attività connesse all’operatività della carta e gestore del circuito di pagamento. Il Collegio richiama il Regolamento Titolari, secondo cui la banca emittente è destinataria dei reclami, e la giurisprudenza dei Collegi ABF (Collegio di Milano n. 12358/2022, nonché n. 8662/2023 e n. 9812/2024), che ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo all’intermediario emittente, essendo il secondo solo fornitore di servizi di gestione della carta.

Superata l’eccezione, il Collegio respinge anche quella relativa alla pretesa indeterminatezza del ricorso. Dagli estratti conto allegati risultano otto prelievi di 250 euro eseguiti tra il 25 e il 27 novembre 2024; tre di essi coincidono con quelli individuati nel reclamo del 12.03.2025, inviato a entrambi gli intermediari, e con quelli evidenziati nel ricorso.

Nel merito, il Collegio applica l’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, secondo cui, ove l’utilizzatore neghi di aver autorizzato l’operazione o sostenga che non sia stata correttamente eseguita, spetta al prestatore del servizio provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento. Sull’utilizzatore incombe l’onere dell’allegazione del malfunzionamento e della tempestiva segnalazione; sull’intermediario quello di produrre documentazione esaustiva e intellegibile (richiamate Collegio di Roma n. 5586/21, Collegio di Napoli n. 9971/21, Collegio di Bari n. 3695/19).

Il Collegio precisa che l’intermediario deve produrre sia il giornale di fondo completo per l’intera giornata dell’operazione contestata, sia la quadratura di cassa con il verbale di verifica: il primo consente di verificare il regolare svolgimento della transazione, la seconda è l’unico documento idoneo a escludere eccedenze. Nel caso concreto l’Intermediario A non ha prodotto alcuna evidenza di accertamenti sul giornale di fondo né sulla quadratura di cassa; l’Intermediario B ha depositato evidenze parziali, non riferite all’intera giornata e in parte a date non conferenti. Gli stralci non consentono di stabilire se il prelievo di cui si prova la finalizzazione sia proprio quello contestato, avendo il ricorrente eseguito numerosi prelievi nella stessa giornata.

Il ricorso è pertanto accolto: il Collegio accerta, nei confronti dell’Intermediario A, il diritto del ricorrente alla retrocessione di euro 750,00 e dispone la corresponsione a Banca d’Italia di euro 200,00 quale contributo alle spese e al ricorrente di euro 20,00 a rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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