Classificazione a sofferenza legittima per debitore non consumatore in Centrale dei rischi (ABF Collegio di Bari n. 4469 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi presuppone una valutazione complessiva della situazione economico-patrimoniale del debitore, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà finanziaria, e non dal mero ritardo nel pagamento. Al cliente non consumatore, titolare di finanziamenti aziendali, non si applica l’obbligo di preavviso disciplinato dalla normativa sulla trasparenza per il credito ai consumatori, ma permane l’esigenza che il cliente sia posto in condizione di conoscere la propria situazione debitoria e il possibile ricorso alla segnalazione, anche mediante solleciti idonei a rendere percepibile il rischio di classificazione a sofferenza. Il danno da segnalazione non è in re ipsa, ma richiede la prova, anche presuntiva, dell’an e del nesso causale con la condotta dell’intermediario; in sua assenza non è possibile procedere a liquidazione equitativa.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, è debitore principale di tre rapporti di finanziamento aziendale conclusi con l’intermediario resistente: un prestito e due mutui chirografari. Contesta la segnalazione a sofferenza effettuata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, deducendo l’assenza dei presupposti sostanziali, la mancanza di un’adeguata valutazione della situazione economico-patrimoniale della propria impresa e l’assenza di un’adeguata informativa preventiva.
Il ricorrente rappresenta di aver attraversato, durante e dopo il periodo emergenziale da Covid-19, una fase di crisi economica, di aver comunque versato piccole somme mensili pari a euro 250,00 e chiede la cancellazione della segnalazione nonché il risarcimento dei danni, quantificati in euro 200.000,00, pari al 50% del fatturato annuo. L’intermediario eccepisce una protratta morosità sui tre rapporti sin dal 2022, per un’esposizione complessiva di oltre euro 30.000,00, e riferisce di aver inviato numerosi solleciti e raccomandate, restituite per compiuta giacenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo informativo. Osserva che il ricorrente è cliente non consumatore e che i rapporti segnalati sono finanziamenti aziendali: in tale ambito non trova applicazione l’obbligo di preavviso disciplinato per il credito ai consumatori dalla normativa di trasparenza. Permane tuttavia l’esigenza che il cliente sia posto in condizione di conoscere la propria situazione debitoria e il possibile ricorso alla segnalazione, anche mediante comunicazioni e solleciti idonei a rendere percepibile il rischio di classificazione a sofferenza, secondo l’orientamento dello stesso Collegio di Bari.
Nel caso concreto l’intermediario ha inviato un numero significativo di solleciti e raccomandate all’indirizzo del ricorrente, poi restituite per compiuta giacenza. Tale circostanza, imputabile all’inerzia del destinatario, non consente di ritenere violato l’obbligo informativo in termini tali da incidere sulla legittimità della segnalazione, potendo al più rilevare, in astratto, sul piano risarcitorio, ove ne ricorressero i presupposti.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama la nozione di sofferenza elaborata dalla Cassazione Civile, Sez. I, n. 31921 del 6/12/2019: la segnalazione presuppone una valutazione complessiva della situazione economico-patrimoniale del debitore, consistente in una situazione di grave e non transitoria difficoltà finanziaria, diversa dal mero ritardo nel pagamento. Dagli atti emerge una protratta morosità su tre rapporti, con un numero elevato di rate insolute sin dal 2022 e un’esposizione superiore alla soglia di rilevazione della Centrale dei rischi, nonché la cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese nel 2023.
I versamenti di modesto importo richiamati dal ricorrente, oltre a non essere adeguatamente documentati, non appaiono, per entità e frequenza, idonei a incidere significativamente sul debito residuo né a escludere la grave difficoltà economica. Il quadro è dunque coerente con i presupposti della classificazione a sofferenza, non potendosi ritenere che l’intermediario abbia segnalato sulla base di un mero ritardo o di inadempimenti isolati.
Non risultano integrati i presupposti per dichiarare l’illegittimità della segnalazione né per disporne la cancellazione. L’insussistenza di una condotta illecita rende non accoglibile la domanda risarcitoria, peraltro non supportata da elementi documentali o indiziari idonei a comprovare un pregiudizio concretamente riconducibile alla segnalazione, quali rifiuti di affidamenti o mutui, revoche di linee di credito o perdita di specifiche occasioni commerciali. Il danno da segnalazione non è in re ipsa e, in assenza di prova dell’an e del nesso causale, non è possibile procedere a liquidazione equitativa. Il ricorso è pertanto respinto in entrambe le domande.
Nota della Redazione
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