Nessuna responsabilità dell’intermediario per bonifici disposti dal cliente vittima di truffa (ABF Collegio di Milano n. 2637 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di truffa c.d. da falso investimento online, in cui il cliente disponga personalmente e volontariamente i bonifici seguendo le istruzioni dei frodatori, non si applica il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e al D. Lgs. n. 11/2010, poiché i pagamenti sono stati autenticati e impartiti dal titolare del conto. L’onere probatorio resta quello ordinario e una responsabilità concorrente dell’intermediario ai sensi del diritto comune è configurabile solo se emerga un apporto causale del prestatore di servizi di pagamento alla frode. Gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio non impongono di per sé il blocco delle operazioni, essendo volti a coadiuvare gli intermediari nell’individuazione dei motivi ragionevoli di sospetto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, ricevuta una liquidazione di fine rapporto, cercava online informazioni su possibili investimenti. Apriva quello che appariva il sito di una nota società di gestione, scaricava un’applicazione indicata in un gruppo omonimo e, ritenendo di investire, disponeva tramite home banking una serie di bonifici. Dopo un primo accredito di modesta entità, che la induceva a fidarsi, effettuava ulteriori trasferimenti, per un totale contestato di € 145.489,00 in poco più di un mese.

Resasi conto della truffa, presentava denuncia e si rivolgeva all’Arbitro chiedendo l’accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’intermediario, il rimborso di € 155.489,00 oltre interessi, il risarcimento del danno non patrimoniale e l’ordine di adottare adeguate misure di sicurezza.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la domanda volta a ordinare all’intermediario l’adozione di misure di sicurezza, essendo precluse all’Arbitro pronunce di carattere costitutivo o di condanna a un facere infungibile, richiamando sul punto le decisioni del Collegio di Milano nn. 1371/2024 e 2653/2024.

Nel merito, il Collegio ricostruisce le operazioni come sette bonifici, tutti preceduti da giroconti con cui la ricorrente costituiva la provvista, e rileva che essi sono stati direttamente ed integralmente disposti dalla cliente, caduta vittima di un raggiro e convinta di eseguire investimenti. Da qui la conseguenza giuridica: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate, perché i pagamenti sono stati impartiti dal titolare del conto.

Esclusa una responsabilità sostanzialmente oggettiva ai sensi della PSD2, il Collegio afferma che resta fermo l’onere della prova ordinario, salva la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente del prestatore secondo le norme di diritto comune, ove emerga un apporto causale alla frode: ad esempio per indisponibilità del numero verde, per mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto o per mancato rilievo di indici di frode in caso di pagamenti indotti nella convinzione di effettuare accrediti. Nessuna di tali circostanze ricorre nella specie.

Quanto alle singole contestazioni, il Collegio le ritiene non fondate. È irrilevante la mancata corrispondenza tra intestatari indicati ed effettivi beneficiari, perché i bonifici sono stati eseguiti prima dell’entrata in vigore del sistema Verification of Payee (VoP), operativo dal 9 ottobre 2025. Sulla mancata apposizione di limiti operativi, la ricorrente non ne denuncia il superamento, ma immagina un intervento preventivo dell’intermediario; limiti che il cliente può normalmente fissare in autonomia.

Neppure rileva la pretesa anomalia operativa del conto. I principi del D.M. 112/2007 non hanno valore precettivo diretto e non impongono un automatico dovere di blocco; non costituisce indice di anomalia il fatto che un cliente effettui operazioni non in linea con le abitudini precedenti, ad esempio per investire un’entrata straordinaria. I bonifici, inoltre, non sono mai stati in stretta consecuzione e i giroconti precedenti non integrano ex ante un’anomalia che imponga di contattare il cliente o bloccare il conto.

Sulla normativa antiriciclaggio (art. 128 TUB, art. 41 del D. Lgs. n. 231/2007), il Collegio sottolinea che essa è volta a individuare i motivi ragionevoli per sospettare rischi di riciclaggio e a imporre la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria, non ad astenersi dal compimento delle operazioni, su cui peraltro vige il vincolo di segretezza. Poiché la frode ha avuto origine fuori dall’operatività del conto, il ricorso è respinto, restando assorbito il tema della quantificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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