Truffa e furto con destrezza escludono colpa grave del titolare della carta (ABF Collegio di Roma n. 2227 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel furto con destrezza dell’utilizzatore, e in particolare nella cosiddetta truffa delle monete, la soglia di attenzione e vigilanza esigibile dal titolare dello strumento di pagamento è modesta. Ne consegue l’esclusione della colpa grave ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010 e l’irrilevanza, almeno di regola, del profilo relativo a un’eventuale custodia congiunta della carta e del PIN. L’intermediario che non provi la colpa grave del cliente è tenuto al rimborso delle operazioni disconosciute, anche quando le stesse risultino correttamente autenticate e contabilizzate.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata avvicinata, mentre si trovava in auto, da un giovane che le segnalava delle monetine a terra. Scesa dal veicolo per raccoglierle, subiva il furto con destrezza della borsa contenente la carta di debito e lo smartphone. Bloccava la carta e nei giorni successivi constatava sei prelievi non autorizzati per complessivi € 6.990,00: un prelievo da € 2.000,00 presso ATM e cinque prelievi in cassa veloce.

L’intermediario resisteva sostenendo che le operazioni erano state effettuate con la plastica originale e il PIN corretto, che per la cassa veloce era stato digitato anche il codice OTP inviato al numero certificato e che la condotta della cliente integrava colpa grave per omessa custodia. La ricorrente chiedeva il rimborso delle somme, con interessi legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica la vicenda come furto con destrezza, categoria in cui rientrano i casi di sottrazione dello strumento di pagamento a seguito dell’invasione della sfera di controllo dell’utilizzatore con modalità violente o fraudolente. L’artificio delle monete è espressamente ricondotto a questa fattispecie, al pari di quelli delle chiavi smarrite, della foratura dello pneumatico e della banconota.

Su questa base il Collegio esclude la colpa grave: la soglia di attenzione esigibile in simili circostanze è, almeno di norma, modesta. Richiamando proprie precedenti decisioni, tra cui la n. 7115/2023 e la n. 6481/2023, si afferma che nei casi di furto con destrezza deve ritenersi di regola irrilevante il profilo della custodia congiunta di carta e PIN. Il Collegio confronta il furto in abitazione, dove la custodia è tendenzialmente libera, con quello sui mezzi pubblici, dove la vicinanza di estranei impone maggiore protezione: la ratio è il grado di vigilanza ragionevolmente esigibile.

Quanto all’autenticazione, il Collegio ricorda che i codici G70 e G72 valorizzati nel giornale di fondo provano l’esito regolare dei controlli su banda magnetica e PIN. L’intermediario ha dimostrato l’invio e la digitazione dell’OTP per la cassa veloce e la digitazione del codice segreto per i prelievi. La ricezione degli alert è invece irrilevante, perché la ricorrente aveva subito anche il furto dello smartphone.

Il Collegio precisa infine che i limiti di prelievo giornaliero — € 2.000,00 per la carta e € 5.000,00 per il plafond autonomo di cassa veloce — sono stati rispettati. Poiché la prova dell’autenticazione non vale a dimostrare la colpa grave del cliente, la domanda è accolta e l’intermediario è condannato al pagamento di € 6.990,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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