Variante urbanistica adottata non lede il diritto alla retrocessione (TAR Campania n. 3654 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla retrocessione totale dell’area ceduta in un procedimento espropriativo non è leso dal mero atto di adozione della variante urbanistica che conferisce all’area una nuova destinazione pubblica. La lesione sorge solo con l’approvazione della variante, che rende effettiva la nuova destinazione. Ne consegue che il ricorso proposto avverso la sola delibera di adozione è inammissibile per difetto di interesse, non essendo l’atto impugnato idoneo a incidere in via immediata e attuale sulla posizione giuridica del ricorrente. La verifica dell’interesse va condotta con riferimento all’effettiva incidenza dell’atto sulla sfera giuridica del ricorrente, e non alla mera potenzialità lesiva della futura attività amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la delibera della Giunta comunale di Massa Lubrense n. 49 del 6.5.2021, che ha ritenuto la fattibilità tecnica ed economica del progetto di recupero dei rifiuti ingombranti, e la successiva delibera consiliare del 30.9.2022 n. 44, con cui è stata adottata la variante al PUC e il mutamento della destinazione urbanistica prevista dal PUT.
La Città Metropolitana di Napoli si costituisce e rappresenta che il Comune non ha mai trasmesso alcuna richiesta di dichiarazione di coerenza ai sensi del regolamento regionale n. 5/2011 per la variante semplificata, né ha attivato alcun procedimento istruttorio. Il giudizio verte quindi sulla configurabilità di un interesse attuale all’impugnazione della delibera di adozione della variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’osservazione della difesa della Città Metropolitana: poiché il Comune non ha richiesto alcun adempimento alla Città Metropolitana, non può essersi formato alcun silenzio assenso e non è stata emessa alcuna dichiarazione di coerenza.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto rivolto avverso un atto non lesivo della posizione giuridica del ricorrente. Il richiamo è a T.A.R. Napoli, Sez. VII, n. 6699/2018.
La lesione fatta valere concerne il diritto alla retrocessione totale dell’area in discussione, già ceduta volontariamente al Comune nell’ambito di un procedimento espropriativo, sul quale è intervenuta la sentenza in rito del T.A.R. Napoli, Sez. VII, n. 3879/2025.
Tale lesione può sorgere solo dopo che all’area sia stata impressa una nuova destinazione pubblica. A questo fine non è sufficiente il mero atto di adozione della variante: occorre l’approvazione, secondo il procedimento scandito dall’art. 3 del citato regolamento regionale n. 5/2011. La norma richiamata prevede la trasmissione del piano alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, la dichiarazione di coerenza provinciale, l’approvazione consiliare, la pubblicazione nel BURC e l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese del processo.
Nota della Redazione
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