Le buste paga non provano il rapporto di lavoro se il giudice accerta l’insussistenza della subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12004 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo che rispetti i requisiti formali dell’art. 93 R.D. n. 267/1942 non è di per sé sufficiente a garantire l’accoglimento del credito, potendo il curatore contestare le risultanze delle buste paga con altri mezzi di prova, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. La formale assunzione, l’inquadramento contrattuale e i cedolini paga non hanno rilievo probatorio autonomo quando il giudice accerta che il rapporto di lavoro subordinato è insussistente, risultando il creditore amministratore di fatto della società fallita. La verifica del giudice delegato non è limitata alla completezza documentale, ma investe l’effettiva sussistenza del credito. L’omesso esame di eccezioni, argomentazioni e memorie non è riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Un lavoratore, formalmente assunto nel dicembre 2008 come impiegato commerciale di terzo livello del CCNL Commercio-Terziario, agiva in opposizione allo stato passivo del fallimento della società presso cui aveva prestato attività, chiedendo l’ammissione dei propri crediti retributivi e del TFR. Il tribunale, all’esito dell’istruttoria testimoniale, escludeva il rilievo probatorio della documentazione formale e riteneva dimostrato che il ricorrente fosse in realtà amministratore di fatto della società fallita, rigettando la domanda in quanto fondata su un rapporto di lavoro insussistente. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 93 R.D. n. 267/1942, sostenendo che la domanda di ammissione al passivo avesse rispettato i requisiti formali e che il curatore non potesse contestare l’idoneità delle buste paga. La censura non coglieva il decisum: il decreto impugnato aveva accertato in fatto l’insussistenza del rapporto di lavoro, valorizzando la contestazione del curatore che aveva evidenziato come la retribuzione indicata in busta paga — quasi diecimila euro mensili — fosse sproporzionata rispetto al trattamento previsto dal CCNL, inferiore ai duemila euro. Il giudice delegato aveva confermato l’esclusione rilevando che il versamento di somme superiori a quelle contrattuali può eventualmente rilevare ai sensi dell’art. 67 L.F., ma non ai fini delle spettanze dei crediti insinuati.
Il secondo motivo, fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, come già chiarito dai precedenti Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017. L’omesso esame di eccezioni, difese e memorie non è riconducibile a tale paradigma.
Nel merito, il motivo non coglieva comunque la ratio decidendi: il tribunale aveva dato contezza delle ragioni per cui aveva ritenuto dirimente l’effettiva insussistenza del rapporto di lavoro rispetto ad ogni altro rilievo, avendo valutato il complesso delle risultanze istruttorie. La decisione non si fondava sulla deposizione di un singolo teste, ma sull’attendibilità delle deposizioni da cui risultava che i lavoratori si erano rapportati esclusivamente al ricorrente, amministratore di fatto, rimanendo sullo sfondo la figura del legale rappresentante della società. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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