Onere probatorio del contribuente nelle cessioni intracomunitarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 15401 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie, la non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. non esonera il contribuente dall’onere di provare i presupposti di applicabilità del regime di non imponibilità, dovendo egli dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni in altro Stato membro. La mancata presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria sui fatti allegati dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati quando l’Ufficio abbia chiesto il rigetto dell’intera domanda. La prova documentale limitata ad una singola operazione è insufficiente a dimostrare la natura intracomunitaria di plurime cessioni, ove manchino documenti di trasporto, contratti o altra documentazione idonea.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVA su operazioni di vendita di pellami e bovini a società spagnole, contestando la natura intracomunitaria delle cessioni per mancata prova del trasferimento della merce in Spagna. La contribuente, che aveva acquistato capi bovini in Spagna ivi macellati, sosteneva di aver ceduto in loco parte dei bovini e tutto il pellame, importando in Italia solo il restante quantitativo di carne.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo provati i fatti ex art. 115 c.p.c. per mancata contestazione dell’Ufficio. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riformava la decisione, rilevando il difetto di contratti, documenti di trasporto o consegna idonei a dimostrare l’avvenuta cessione in Spagna, nonché la mancata indicazione delle operazioni negli elenchi INTRASTAT.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, valutando congiuntamente i motivi di ricorso, affronta preliminarmente il tema dell’applicabilità dell’art. 115 c.p.c. nel processo tributario. Richiamando il precedente di cui a Sez. 5, n. 16984 del 2023, la Suprema Corte afferma che il principio di non contestazione non implica, a carico dell’Amministrazione finanziaria, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contestato nell’atto impositivo, nel quale i fatti costitutivi della pretesa risultano già allegati.
Il Collegio precisa, richiamando le decisioni n. 334707/2022 e n. 9732/2016, che la non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta il principio per cui la mancata presa di posizione sui temi introdotti dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati, quando l’Amministrazione abbia chiesto il rigetto dell’intera domanda, come nel caso di specie.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, la Corte osserva che, a fronte delle contestazioni dell’Ufficio, gravava sul contribuente l’onere di provare che i bovini erano stati macellati in Spagna, che il pellame era stato ivi venduto e che in Italia erano state importate solo le carni. La documentazione prodotta dalla ricorrente — fatture e documenti di trasporto — atteneva però ad una singola operazione, risultando indimostrato che il pellame oggetto delle restanti fatture non fosse mai transitato per il territorio italiano.
La Corte rigetta pertanto il ricorso, ritenendo infondati i motivi, e condanna la società soccombente alla refusione delle spese di lite. Dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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