Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15229 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. Tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto. Ne deriva un litisconsorzio necessario tra società e soci, la cui violazione determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il ricorso proposto da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un socio un avviso di accertamento ai fini Irpef, avente ad oggetto il reddito di partecipazione a una società in nome collettivo ritenuto conseguito per un determinato periodo d’imposta. La pretesa si fondava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza consegnato alla società, mentre al socio era stato notificato l’atto a titolo personale.
Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che disponeva l’integrazione del contraddittorio in favore della società e accoglieva le difese, annullando l’atto. L’Amministrazione proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, riformava la decisione. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917/1986.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio nei giudizi tributari che coinvolgono i redditi di partecipazione. La Corte rileva che, nel caso di specie, si verte in presenza di un accertamento fiscale nei confronti di una società di persone, imputato per trasparenza ai soci, destinatari di avvisi relativi al reddito di partecipazione. I giudici di primo grado avevano disposto l’integrazione del contraddittorio in favore della società, ma non nei confronti degli altri soci.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi comportano che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
La Corte cita, in particolare, Cass. sez. V, 14.12.2012, n. 23096, Cass. sez. V, 30.10.2024, n. 28060 e Cass. sez. VI-V, 22.1.2018, n. 1472, dalle quali emerge che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soggetti, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato.
Su queste basi la Corte non esamina il merito del ricorso. Accoglie l’impugnazione, cassa la decisione della CTR e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, davanti alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Nota della Redazione
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