Calcolo del TFR e regola del lordo: onere probatorio e giudicato esterno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7184 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve essere compiuto sempre al lordo, restando il datore di lavoro obbligato al versamento delle ritenute e conservando, per l’imposta sulla rivalutazione del t.f.r., la veste di sostituto d’imposta. La censura che contesti la inclusione di emolumenti nella base di calcolo del t.f.r. sul presupposto della loro occasionalità è generica se non indica le singole mensilità e non spiega le ragioni delle cadenze dei versamenti. La deduzione degli effetti di un giudicato esterno non può prescindere dal deposito, in sede di legittimità, della sentenza completa di motivazione e munita di attestazione di irrevocabilità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, accogliendo in parte il gravame proposto da una struttura sanitaria, riformava la sentenza di primo grado limitatamente al ricalcolo, in somma inferiore, dell’importo spettante a un dirigente biologo a titolo di trattamento di fine rapporto. Il giudice territoriale riconosceva l’esistenza di un errore di calcolo e rigettava i restanti motivi, confermando l’inclusione nella base di calcolo di alcune voci retributive e la correttezza del computo al lordo.
La struttura sanitaria proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la motivazione apparente per omesso esame di prove sulla natura occasionale di alcuni emolumenti. La Corte lo rigetta: il ricorrente non intercetta la ratio decidendi, poiché il giudice d’appello aveva giudicato generico il motivo di impugnazione, non corredato degli elementi esplicativi necessari a dimostrare l’occasionalità dei versamenti. La genericità resta confermata dalla mancata contestazione del numero dei versamenti accertato dal consulente tecnico d’ufficio.
I motivi dal secondo al quarto, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per più profili. Da un lato, sotto veste di violazione di legge si denuncia in realtà una erronea valutazione di elementi probatori, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione in ipotesi di doppia conforme. Dall’altro, la deduzione del giudicato esterno non può prescindere dal deposito della sentenza completa di motivazione e munita di attestazione di irrevocabilità, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., adempimento omesso.
Il quinto e il sesto motivo, esaminati insieme, sono infondati. La Corte territoriale si è uniformata al principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le differenze retributive e di t.f.r. vanno liquidate sempre al lordo. Non ricorre alcun vizio motivazionale, poiché la sentenza impugnata spiega il percorso logico e la deroga relativa all’imposta sulla rivalutazione, corrisposta dal datore nel momento in cui eroga le differenze del t.f.r., rispetto ai requisiti del minimo costituzionale della motivazione.
Il settimo motivo è inammissibile. Esso denuncia la violazione di norme del contratto collettivo muovendo da un presupposto — la natura libero professionale dell’attività del dirigente biologo — non accertato in causa e anzi smentito dalla sentenza impugnata, che ha ricondotto i compensi in questione al rapporto di lavoro subordinato. La pronuncia richiamata dal ricorrente non contiene alcuna statuizione sulla natura dell’attività dei professionisti non medici. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della struttura ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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