La certificazione di un ente non rappresentativo non preclude il potere sanzionatorio dell’Ispettorato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11276 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione del contratto di lavoro rilasciata da un organismo non composto da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero privo dei requisiti di cui all’art. 2, lett. h), d.lgs. n. 276/2003, non è emessa da un “organo preposto” e pertanto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 79 d.lgs. n. 276/2003. L’autorità amministrativa titolare di poteri sanzionatori può autonomamente accertare l’irregolare composizione dell’organo di certificazione e esercitare il proprio potere, senza dover previamente adire il giudice ordinario o amministrativo né esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, che precede solo i ricorsi giurisdizionali di cui all’art. 80, commi 1 e 3, d.lgs. n. 276/2003.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti aveva ingiunto al lavoratore e alla società coobbligata il pagamento di una somma per gli illeciti di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 (interposizione illecita) e all’art. 39 d.l. n. 112/2008. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva accolto il gravame, annullando l’ordinanza-ingiunzione. La Corte territoriale aveva ritenuto che il contratto di appalto fosse assistito da una certificazione rilasciata dall’ENBLI di Roma e che l’autorità accertatrice avrebbe dovuto, prima di sanzionare, impugnare l’atto di certificazione per violazione del procedimento, previo esperimento del tentativo di conciliazione. Avverso tale decisione, l’Ispettorato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi dell’Ispettorato. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, secondo gli accertamenti fattuali non contestati, la certificazione era intervenuta ad opera di un organismo non composto da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, requisito richiesto dall’art. 2, lett. h), d.lgs. n. 276/2003 per la qualifica di ente bilaterale.
La Corte ha quindi escluso che la Direzione Territoriale del Lavoro potesse ricorrere al rimedio di cui all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 davanti al giudice ordinario, trattandosi di impugnativa riservata alle parti del contratto certificato e ai terzi nella cui sfera giuridica l’atto produce effetti, tra i quali non è annoverabile l’autorità amministrativa. Ha inoltre chiarito che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al comma 4 dell’art. 80 deve precedere solo il ricorso giurisdizionale al giudice ordinario, non anche l’azione davanti al giudice amministrativo.
Quanto al ricorso ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, il Collegio ha precisato che esso può essere esperito solo per la “violazione del procedimento” di certificazione di cui all’art. 78, ma la costituzione della commissione rappresenta un prius logico e giuridico rispetto al procedimento stesso. Le verifiche ispettive avevano riscontrato non violazioni del procedimento, ma l’inesistenza o l’irregolare composizione dell’organo di certificazione, circostanza pregiudiziale che l’autorità poteva autonomamente accertare.
La Corte ha infine richiamato il principio già enunciato dalle Sez. V, ord. n. 20421 del 2024, secondo cui la certificazione non preclude il potere-dovere del giudice di qualificare il contratto e di pronunciarsi sull’obbligazione, condividendo l’approdo per cui la disciplina delle certificazioni va letta alla luce della ratio di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Tale efficacia non può essere riconosciuta a una certificazione emessa da un organismo privo dei requisiti di legge.
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Nota della Redazione
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