Cambio destinazione immobile condonato con vincolo espropriativo scaduto (TAR Sicilia n. 756 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli immobili regolarizzati mediante condono edilizio possono essere interessati da interventi di conservazione dell’esistente, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. In tale ultima categoria rientra il mutamento di destinazione d’uso del cespite, purché realizzato nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche, formali e strutturali. Nelle aree gravate da vincolo espropriativo scaduto da oltre tre anni è ammesso il cambio di destinazione urbanistica in verde pubblico, anche attrezzato e sportivo, e in parco urbano. L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno, incombendo sull’interessato la prova della spettanza del bene della vita, del nesso causale, del quantum e della colpa dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile nel territorio di Palermo, in località Arenella, ha presentato istanza di Permesso di Costruire Convenzionato per un impianto di verde sportivo, da realizzare previa costruzione di un nuovo fabbricato e modifica della destinazione d’uso di quello preesistente. L’area è classificata in parte come Z.T.O. B3 e in parte come zona V4 aree attrezzate a parco, destinazione quest’ultima decaduta per il decorso del termine triennale del relativo vincolo espropriativo, ed è gravata da vincolo paesaggistico in quanto ricompresa nella Riserva Naturale del Monte Pellegrino.

Il Comune di Palermo ha denegato l’istanza ritenendo inammissibile la modifica della destinazione d’uso dell’immobile, in quanto “condonato” e quindi suscettibile solo di interventi di manutenzione, e inammissibile la modificazione della destinazione urbanistica del lotto ai sensi dell’art. 4, comma 4, legge reg. n. 16/2016. La società ha impugnato il diniego, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione a provvedere sulla propria nota e al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo al fabbricato esistente, il Collegio richiama l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22.01.2025, n. 482, secondo cui gli immobili regolarizzati mediante condono possono essere interessati soltanto da interventi di conservazione dell’esistente, cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 — recepito in ambito regionale con l’art. 1 legge reg. n. 16/2016 — in tale categoria è ricompreso anche il mutamento di destinazione d’uso, purché realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali del cespite. Il progetto versato in atti prefigura la sola ristrutturazione interna del fabbricato, mediante nuova distribuzione degli ambienti e inserimento di manufatti indispensabili alla fruizione: intervento annoverabile, almeno prima facie, tra quelli di restauro e risanamento conservativo.

È del pari fondato il profilo relativo alla modificazione della destinazione d’uso dell’area nel suo complesso. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 ter, legge reg. n. 16/2016, nelle aree gravate da vincoli espropriativi ex art. 9 d.P.R. n. 327/2001, scaduti da più di tre anni, è ammesso il cambio di destinazione urbanistica in verde pubblico attrezzato e sportivo.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale precisa che l’annullamento degli atti gravati è disposto con espressa riserva dei nuovi provvedimenti che le amministrazioni vorranno assumere. L’intervento deve ancora superare il vaglio del Comune per i profili urbanistico-edilizi e della locale Soprintendenza per il vincolo paesaggistico.

La domanda di risarcimento del danno è invece rigettata. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo per cui l’annullamento giurisdizionale non fa sorgere automaticamente il diritto al ristoro, dovendo l’interessato provare la spettanza del bene della vita, il nesso causale, il quantum e la colpa dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 04.09.2023, n. 999). Nel caso concreto tale onere non è assolto. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione che tiene conto della parziale infondatezza del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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