Ottemperanza bonus docenti: commissario ad acta per esecuzione giudicato (TAR Lazio n. 8270 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. L’inerzia dell’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi dell’inottemperanza. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da subito, per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per conformarsi al dictum giudiziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – la sentenza n. 3891/2025 che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale comportamento integra gli estremi dell’inottemperanza, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023), e ha precluso alla ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciutale dal giudice ordinario.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, e ha ribadito che l’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, non potendo sottrarsi a tale obbligo per nessuna ragione, e non avendo alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an e il quando, ma al più una limitata discrezionalità per il quomodo (richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 9 febbraio 2015).

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 3891/2025 del Tribunale di Roma nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, e ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione nel termine di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso, previa richiesta della ricorrente.

Considerato il notevole numero di ricorsi seriali dovuti alla persistente inerzia dell’Amministrazione nell’erogazione del bonus docenti, il TAR ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero. Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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