Ottemperanza per la carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Campania n. 1425 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, unitamente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo e alla mancata prova dell’esecuzione, legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica del docente entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di euro 500,00.

A sostegno del ricorso, la parte ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine di legge di centoventi giorni e il passaggio in giudicato della sentenza, rimasta tuttavia ineseguita. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso, rilevando che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che la notifica del titolo eseguita dall’interessata ha fatto decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Quanto all’esecuzione, la Corte ha osservato che l’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta consegna della carta docente con accredito della somma spettante. Tale mancata dimostrazione integra l’inottemperanza e impone l’ordine di provvedere all’attivazione del beneficio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega. È stato precisato che il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio e a tutte le fasi di spesa, nonché al reperimento materiale della somma, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

La pronuncia ha infine regolato le spese di lite secondo la soccombenza, condannando l’amministrazione al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. L’istanza di ottemperanza è stata pertanto accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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