Cambio di destinazione d’uso non autorizzato e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1159 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottato dal Comune sul presupposto di un mutamento di destinazione d’uso non autorizzato è legittimo quando la SCIA richiamata dal ricorrente si riferisce a un’unità immobiliare diversa da quella oggetto del provvedimento, ancorché ubicata nello stesso edificio al medesimo civico. La circostanza che l’abuso contestato riguardi un soppalco interno non assume rilievo dirimente, poiché l’ordine demolitorio trova autonoma e sufficiente causa nel cambio di destinazione d’uso accertato. La produzione in giudizio di sentenze penali ex artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e di documentazione incompleta è valutabile solo se riferita al medesimo immobile e se tempestivamente depositata, secondo il principio per cui l’onere della prova della legittimità dell’intervento grava sul privato che invoca il titolo abilitativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune, nel marzo 2019, una SCIA per il cambio di destinazione d’uso — da commerciale ad abitativo — del proprio immobile e ha successivamente realizzato un soppalco in legno ad uso ripostiglio. Con due verbali di accertamento del 2020, il Comune ha contestato l’abuso edilizio; con ordinanza n. 9/2020, notificata nel giugno 2020, ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’Ufficio del Genio Civile ha poi invitato il ricorrente a esporre le proprie controdeduzioni.

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare è stata respinta. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che la notifica del ricorso all’Ufficio del Genio Civile, organo periferico dell’Assessorato regionale, è stata effettuata in modo nullo, non presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, richiamando sul punto Cass. civ., sez. II, n. 32800 del 2021. Il Tribunale ritiene tuttavia di non disporre la rinnovazione, data la infondatezza nel merito del ricorso.

Nel merito, la questione centrale è verificare se l’ordine di demolizione si fondi su un abuso effettivamente sussistente. Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dei verbali che hanno accertato il cambio di destinazione d’uso da commerciale ad abitativo del fabbricato, individuato catastalmente al foglio 45, particella 704, subalterno 45.

Il ricorrente assume che la SCIA depositata avrebbe autorizzato tale cambio di destinazione. Il Tribunale rileva invece che la SCIA in atti si riferisce a un’altra unità immobiliare, ubicata allo stesso civico ma censita al subalterno 33. Ne consegue che, a prescindere dalla natura del soppalco indicato nell’ordinanza impugnata, l’ordine demolitorio si fonda su un mutamento di destinazione d’uso non autorizzato.

Quanto alle sentenze penali emesse ai sensi degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e prodotte nel febbraio 2024, il Collegio ne rileva l’estraneità, riferendosi ad altre unità abitative site in civici diversi e individuate al subalterno 7; il tema della tempestività resta assorbito. La restante documentazione, oltre a essere tardiva, è incompleta: il documento denominato SCIA reca solo il provvedimento finale che richiama una SCIA non prodotta in giudizio.

Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni intimate. Il Collegio dispone l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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