Distanza da luoghi sensibili e accessi della struttura sanitaria nella licenza ex (TAR Puglia n. 1159 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza ex art. 88 T.u.l.p.s. per l’installazione di apparecchi da gioco, il divieto di ubicazione a distanza inferiore a 250 metri dai luoghi sensibili previsti dalla L.R. n. 43/2013 va verificato con riferimento a tutti gli ingressi della struttura sanitaria utilizzabili per l’accesso del pubblico, secondo le esigenze organizzative rappresentate dal direttore sanitario. Ai fini della distanza non rileva il solo ingresso ordinariamente adibito all’utenza, ma qualsiasi accesso della strutturaidoneo all’uso pubblico. Il deducente che voglia escludere la rilevanza di un determinato ingresso non può limitarsi a dimostrarne il momentaneo inutilizzo, dovendo provare la radicale e permanente inutilizzabilità del medesimo rispetto al pubblico. Le risultanze della verificazione disposta in giudizio, tecnicamente inconfutabili, rendono doveroso il rigetto del gravame e confermano la legittimità del diniego questorile.

Il Fatto

La ricorrente intendeva avviare un’attività nel settore degli apparecchi di gioco e delle scommesse online, con apertura di un locale in cui installare video lottery terminal. Presentava quindi istanza alla Questura di Bari per ottenere la licenza ex art. 88 del T.u.l.p.s.. La Ripartizione Polizia locale del Comune di Bari aveva comunicato l’esito negativo del sopralluogo, rilevando una distanza inferiore a 250 metri da un luogo sensibile ai sensi della L.R. n. 43/2013, segnatamente mt 230 dalla struttura ospedaliera indicata negli atti.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le osservazioni della ricorrente, il Questore negava la licenza. La ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo violazione dell’art. 88 T.u.l.p.s. e dell’art. 7 della L.R. n. 43/2013, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Chiedeva in via istruttoria una verificazione sulla distanza effettiva tra la struttura ospedaliera e il locale condotto in locazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso perché infondato. La questione giuridica centrale riguardava la corretta individuazione degli ingressi della struttura sanitaria da assumere a riferimento per il calcolo della distanza minima prevista dalla normativa regionale.

La verificazione disposta con ordinanza collegiale ha confermato le risultanze dell’istruttoria amministrativa. Il verificatore ha individuato molteplici percorsi stradali alternativi rispetto ai due ingressi pedonali valutati e ha determinato, quale percorso più breve, una distanza di 240 metri lungo la pubblica via. Le risultanze tecniche sono state ritenute incontestabili e idonee a fondare il rigetto.

La ricorrente contestava l’esito sostenendo che l’ingresso della clinica da cui si assumeva la misura non fosse adibito al pubblico. Il TAR ha qualificato l’argomento inattendibile, osservando che il mancato uso ordinario dell’accesso era espressamente contestato dalla Questura. Il direttore sanitario della struttura aveva dichiarato che quello specifico ingresso è a tutti gli effetti un ingresso della clinica, utilizzabile secondo le necessità organizzative e i relativi interni, tant’è che era incluso nella dichiarazione di agibilità.

La verificazione aveva d’altro canto documentato che il civico in questione corrisponde all’ingresso Pazienti Privati, impiegato nel periodo pandemico come accesso per i tamponi. A fronte di ciò, il Collegio ha chiarito che, trattandosi di struttura sanitaria, la scelta dell’ingresso utilizzabile spetta al direttore sanitario in base alle esigenze organizzative. Per escludere la rilevanza dell’accesso, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la radicale e permanente inutilizzabilità dello stesso rispetto al pubblico, non il semplice momentaneo inutilizzo. La documentazione versata in atti ha smentito tale prospettazione.

Il TAR ha quindi ravvisato corretta applicazione dell’art. 88 T.u.l.p.s., dell’art. 7 della L.R. n. 43/2013 e della circolare ministeriale di settore. Ha richiamato l’art. 41 Cost. per affermare che le ragioni di pubblica sicurezza possono prevalere sulla libertà di iniziativa economica. Nessun profilo sintomatico di eccesso di potere è stato ritenuto dimostrato. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono poste a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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