Cambio incarico nel Corpo delle Capitanerie di Porto: il bilanciamento cautelare privilegia l’interesse dell’Amministrazione alla completezza dell’organico (TAR Sardegna n. 88 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un provvedimento di cambio di incarico di un militare, il bilanciamento degli interessi contrapposti deve tenere conto della completezza dell’organico delle squadre in servizio presso la sede di assegnazione, quale esigenza funzionale dell’Amministrazione della Difesa. L’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va respinta qualora il ricorrente non alleghi esigenze cautelari di rilievo paragonabile a quelle dedotte dall’Amministrazione resistente. La valutazione prognostica sul fumus boni iuris resta assorbita dalla prevalenza, in sede di bilanciamento cautelare, dell’interesse pubblico alla continuità e completezza del servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso il Corpo delle Capitanerie di Porto, impugnava il provvedimento di cambio di incarico adottato nei suoi confronti, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dell’atto. A sostegno dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva la lesività del provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendo al Tribunale di valutarne la fondatezza anche in relazione al pregiudizio derivante dall’assegnazione a un diverso incarico.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, resistendo all’istanza cautelare e deducendo la sussistenza di esigenze organizzative e funzionali connesse alla completezza dell’organico nelle squadre in servizio presso la sede di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026, ha incentrato la propria valutazione sul bilanciamento degli interessi contrapposti, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., piuttosto che su una compiuta delibazione del fumus di fondatezza del ricorso. Secondo il Collegio, l’interesse dell’Amministrazione resistente a conservare la possibilità di assicurare la completezza dell’organico in tutte le squadre attualmente in servizio presso la sede di riferimento deve ritenersi prevalente nel giudizio di prognosi cautelare.
Il ragionamento del Tribunale muove dalla constatazione che il ricorrente non ha indicato esigenze cautelari di rilievo paragonabile a quelle rappresentate dall’Amministrazione. La mancata allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dall’esecuzione del cambio di incarico, ha determinato il giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico alla funzionalità e alla completezza dell’organico militare.
La ponderazione degli interessi ha condotto il Collegio a respingere l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase processuale. Il provvedimento è stato dichiarato eseguibile dall’Amministrazione e il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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