Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 609 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e assegna un termine per provvedervi. Il Commissario ad acta può essere nominato sin d’ora per il caso di inutile decorso del termine, assumendo le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro ha accertato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario.

Su quella sentenza, notificata all’Amministrazione, si è formato il giudicato. Il ricorrente lamenta che il titolo non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di 120 giorni, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è condannata al pagamento, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025 e liquida le spese in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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