Silenzio-assenso della Soprintendenza PNRR e nullità delle prescrizioni comunali (TAR Lazio n. 5309 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione unica per infrastrutture di telecomunicazione previsto dall’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, la valutazione paesaggistica dell’intervento è rimessa esclusivamente alla Soprintendenza Speciale per il PNRR. Ove tale amministrazione non si esprima nel termine di legge, la formazione del silenzio-assenso costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto e l’amministrazione comunale procedente non può legittimamente subordinare l’autorizzazione a prescrizioni che implicano valutazioni di merito riservate ad altra autorità, come il mascheramento architettonico dell’opera. Il silenzio-assenso non può essere rimosso o superato mediante un tardivo provvedimento di diniego o l’apposizione di condizioni specifiche, potendo l’amministrazione esercitare solo il potere di autotutela se ne ricorrono i presupposti di legge.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di infrastrutture per la telefonia mobile, impugnava la determina comunale del 28.11.2025 con cui il Comune di Stimigliano autorizzava l’installazione di una stazione radio base per la rete 5G, prevista dal PNRR ex art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, imponendo una prescrizione realizzativa volta al mascheramento dell’opera con un “finto albero”. Avverso tale prescrizione, ritenuta ineseguibile e irrazionale, la società deduceva l’incompetenza del Comune a dettare condizioni sul profilo paesaggistico.
Il Comune non si costituiva in giudizio. Le amministrazioni centrali evocate (Presidenza del Consiglio, Ministero delle Imprese) aderivano alla tesi della ricorrente, dichiarandosi estranee all’adozione dell’atto ma parti necessarie ex art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, e concludevano per l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e dirimente la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso sul profilo paesaggistico. In base all’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003, l’unica autorità competente a esprimere la valutazione finale di compatibilità paesaggistica per gli impianti PNRR è la Soprintendenza Speciale per il PNRR. Nel caso di specie, tale amministrazione non aveva manifestato alcun dissenso motivato nel termine di legge, con conseguente formazione dell’assenso tacito “senza condizioni”.
Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato n. 8635 del 2024, secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR detiene, durante l’arco temporale previsto dalla norma, la competenza esclusiva a esprimere la valutazione finale di tutela dei beni culturali e paesaggistici. La formazione del silenzio-assenso integra un titolo abilitativo che non può essere rimesso in discussione dall’amministrazione comunale attraverso prescrizioni unilaterali.
Il TAR ha precisato che la sottoposizione dell’autorizzazione a condizioni, basata su valutazioni rimesse alla Soprintendenza, è illegittima, poiché il Comune non può sospenderne l’efficacia né introdurre elementi discrezionali che sottendono competenze altrui. La strada per rivedere il titolo formato per silentium resta esclusivamente l’esercizio del potere di autotutela, nei limiti dei presupposti formali e sostanziali previsti dall’ordinamento.
In accoglimento delle censure istruttorie, il Tribunale ha rilevato che un’adeguata istruttoria avrebbe evidenziato l’impossibilità materiale dell’accorgimento del mascheramento imposto, confermando l’irrazionalità della prescrizione. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento della determina e del parere comunali, limitatamente alla prescrizione del “finto albero”; le spese di lite, liquidate forfettariamente, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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