Cancellazione ipoteca giudiziale e poteri ABF quali accertamento del diritto del garante (ABF Collegio di Milano n. 1072 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio arbitrale non può adottare pronunce costitutive né condanne a un facere infungibile, perché simili statuizioni eccedono i poteri decisori attribuiti dalle Disposizioni ABF. La domanda con cui il garante chiede la cancellazione dell’ipoteca giudiziale a seguito dell’accordo transattivo può tuttavia essere interpretata, in virtù del margine ermeneutico riconosciuto all’organo, come richiesta di accertamento del diritto alla liberazione dalla garanzia. È inammissibile la domanda risarcitoria, e in particolare quella di rimborso delle spese notarili, proposta per la prima volta in sede di repliche: ammissibile è solo la puntualizzazione di domande già contenute nel ricorso. Il ricorso è inammissibile nei confronti del soggetto che ha agito come mandatario per il recupero crediti e che non risulta iscritto negli albi della Banca d’Italia.
Il Fatto
Il ricorrente e il cointestatario avevano prestato fideiussione a favore di una società poi posta in liquidazione. Con un accordo transattivo del 04.07.2024, stipulato con una società mandataria dell’intermediario, le parti convenivano la liberazione dei garanti dalle obbligazioni e l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale, a fronte del pagamento di 20.000,00 euro da parte di una terza società.
Il pagamento avveniva puntualmente, ma l’assenso alla cancellazione non veniva rilasciato, né veniva emessa quietanza liberatoria. I garanti lamentavano di non poter accedere al sistema creditizio e di essere pregiudicati nella ricollocazione degli immobili sul mercato. Chiedevano quindi la condanna degli intermediari a fornire l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare di competenza. La domanda di condanna al rilascio dell’assenso alla cancellazione presenta una possibile natura costitutiva, estranea ai poteri dell’organo. Richiamando il costante orientamento dei Collegi, il Collegio esclude che una pronuncia volta a modificare il rapporto giuridico tra le parti rientri nella propria competenza. Fa però leva sul margine di interpretazione della domanda e la riqualifica come accertamento del diritto del cliente e del cointestatario a ottenere l’assenso alla liberazione dall’ipoteca.
Nel merito, l’intermediario aveva riconosciuto il diritto alla cancellazione e si era reso disponibile all’adempimento, comunicando con PEC del 29.10.2025 la sussistenza delle condizioni e versando 20,00 euro per spese di procedura. La cancellazione, tuttavia, non era stata eseguita e restavano aperti alcuni profili di contrasto.
Il Collegio esamina quindi le richieste avanzate per la prima volta nelle repliche: la messa a carico dell’intermediario delle spese per l’atto notarile, quale risarcimento del ritardo, e il rilascio di quietanza liberatoria. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità perché si tratta di domande nuove. Il Collegio condivide: la richiesta di pagamento delle spese notarili risulta formulata solo in sede di repliche e, come tale, è inammissibile. Ammissibile sarebbe stata, al più, una puntualizzazione delle domande già proposte nel ricorso.
Oggetto del ricorso resta dunque l’assenso alla cancellazione, rispetto al quale l’intermediario invoca la cessata materia del contendere, condizionandola però alla sopportazione dei costi da parte del ricorrente. Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, tenuto conto di quanto dichiarato dall’intermediario con effetto vincolante, e non accoglie il ricorso nel resto. La richiesta di “vittoria di spese e compensi”, priva di prove, è dichiarata inammissibile. Nei confronti della società mandataria, non iscritta negli albi della Banca d’Italia, il ricorso è infine dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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