Inammissibile il ricorso per cumulo di censure eterogenee e genericità (Cass. civ. Sez. 1 n. 16333 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., a fronte di una proposta di definizione dettagliatamente motivata e di un’istanza che si riduca a chiedere la decisione ribadendo le difese già spiegate, la Corte può fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta senza aggiungere ulteriori elementi. È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo censure eterogenee di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., senza indicare le norme violate e il loro contenuto precettivo, nonché il motivo che denunci un vizio di motivazione senza indicare il fatto storico decisivo non considerato dal giudice. La domanda risarcitoria proposta dal socio unico per il danno asseritamente cagionato alla società è carente di legittimazione attiva, difetto rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Il socio unico e amministratore di una società, costituitosi fideiussore per un conto corrente della stessa, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca creditrice. Oltre a chiedere la declaratoria di nullità della fideiussione, il ricorrente svolgeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni, lamentando il mancato accredito di un assegno che avrebbe determinato lo stato di insolvenza e il fallimento della società.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, ma rigettava la domanda riconvenzionale. La Corte di appello, in parziale riforma, condannava la cessionaria del credito alla refusione delle spese del primo grado, mentre rigettava l’appello proposto nei confronti della banca originaria. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del controricorso, ritenendola manifestamente infondata: il ricorrente aveva infatti chiesto la riforma della sentenza nei confronti di entrambe le società e la condanna di «entrambe le controparti» al pagamento delle spese.
Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando l’illegittima mescolanza di censure eterogenee: la denuncia di violazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere cumulata con il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi di profili incompatibili. Ha inoltre evidenziato la mancata indicazione delle norme violate e del loro contenuto precettivo, nonché l’estraneità della doglianza sull’omessa pronuncia rispetto al paradigma dell’art. 360 c.p.c..
La Corte ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, per la mancata indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito. Ha infine giudicato oscuro il terzo motivo, basato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che il giudice di appello, rigettando la domanda risarcitoria, vi aveva provveduto integralmente.
Quanto al merito della domanda risarcitoria, la Corte ha condiviso il rilievo del difetto di legittimazione attiva del socio, che agiva per un danno asseritamente patito dalla società, sempre rilevabile d’ufficio, anche in caso di contumacia del convenuto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento delle sanzioni previste dall’art. 380-bis, terzo e quarto comma, c.p.c., applicabili in ragione della piena conformità tra proposta e decisione finale. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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